Convenzione 87  

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Parte IV - Disposizioni finali

Art. 14

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 15

1. La presente convenzione vincola unicamente i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che han fatto registrare la ratificazione da parte del Direttore generale.

2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni dei due membri sono state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente, la convenzione entra in vigore per ciascun membro, dodici mesi in cui è stata registrata la ratificazione.

Art. 16

1. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia il periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.

La disdetta prende effetto a contare dopo la registrazione.

2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione il quale dopo un anno del decennio menzionato al paragrafo precedente non ricorre alla facoltà di disdetta prevista nel presente articolo è vincolato per un nuovo decennio e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni decennio nelle condizioni previste al presente articolo.

Art. 17

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli vengono comunicate dai membri dell'Organizzazione.

2. Con la notifica della registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiama l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entra in vigore.

Art. 18

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a qualsiasi ratificazione, dichiarazione e atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19

Alla scadenza di ogni decennio a contare dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e decide se occorre iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della revisione totale o parziale.

Art. 20

1. Qualora la Conferenza dovesse adottare una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:

a. la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione concernente la revisione comporta di pieno diritto, nonostante l'articolo 16 che precede, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;

b. a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione riguardante la revisione, la presente convenzione cessa d'essere aperta alla ratificazione dei membri.

2. La presente convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l'avessero ratificata e che non ratifichino la convenzione riguardante la revisione.

Art. 21

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

( Seguono le firme )

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