Convenzione 87 |
1. Riguardo ai territori menzionati nell'articolo 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro così come è stata emendata mediante l'istrumento d'emendamento alla costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, esclusi i territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto emendato articolo, ciascun membro dell'Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, contemporaneamente con la ratificazione, o entro il più breve termine possibile dopo di essa, una dichiarazione che menzioni:
a. 1 i territori per i quali esso si impegna a far applicare immodificate le disposizioni della convenzione;
b. i territori per i quali esso si impegna a far applicare le disposizioni modificate della convenzione e la menzione di tali modificazioni;
c. i territori per i quali la convenzione è inapplicabile e, in tal caso, la motivazione dell'inapplicabilità;
d. i territori per i quali esso riserva la propria decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a e b del paragrafo 1 del presente articolo sono considerati parti integranti della ratificazione e produrranno effetti identici.
3. Ciascun Membro può rinunciare mediante nuova dichiarazione a tutte le riserve o a parte di esse contenute nella dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b, c e d, del presente articolo.
4. Ciascun Membro può, durante il periodo nel quale la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi il termine di qualsiasi dichiarazione precedente e menzionante le situazioni in determinati territori.
1. Se i problemi trattati dalla presente convenzione entrano nel quadro delle competenze di autorità di un territorio non metropolitano, il membro responsabile dei rapporti internazionali di tale territorio, d'intesa con il governo del medesimo, può comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d'accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. La dichiarazione d'accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro:
a. da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio collocato sotto la loro autorità congiunta;
b. da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio in virtù di disposizioni della Carta delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione vigente per questo territorio.
3. Le dichiarazioni fatte al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione sono applicate al territorio con o senza modificazione; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazione, essa deve specificare in che consistono tali modificazioni.
4. Il membro o i membri o l'autorità internazionale interessati possono rinunciare interamente o parzialmente mediante dichiarazione successiva al diritto d'invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.
5. Il membro o i membri o l'autorità internazionale interessati possono, durante i periodi per i quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi qualsiasi dichiarazione precedente e menzioni la situazione riguardante l'applicazione della convenzione.
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