Convenzione dell'Aja 1907

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Sezione II. Delle ostilità

Capitolo I. Dei mezzi per nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti

Articolo 22

I belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

Articolo 23

Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato:

a) usare veleni o armi avvelenate;

b) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemici;

c) uccidere o ferire un nemico il quale, avendo deposto le armi, oppure non avendo più i mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione;

d) dichiarare che non si darà quartiere;

e) adoperare armi, proiettili, o materiale atti a cagionare mali superflui;

f) usare indebitamente la bandiera parlamentare, la bandiera nazionale o le insegne militari o l'uniforme del nemico, nonché i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;

g) distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra;

h) dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei cittadini della Parte nemica.

È proibito al belligerante costringere i cittadini della Parte avversaria a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il loro paese, anche nel caso che essi fossero stati al suo servizio prima dell'inizio della guerra.

Articolo 24

Sono considerati leciti gli stratagemmi e l'uso dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno.

Articolo 25

È vietato attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

Articolo 26

Il comandante delle truppe attaccanti, prima d'intraprendere il bombardamento, e salvo il caso di assalto di viva forza, dovrà fare tutto quanto dipende da lui per avvertirne le autorità.

Articolo 27

Negli assedi e bombardamenti devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono raccolti malati e feriti, a condizione che essi non siano contemporaneamente adoperati per scopi militari.

Il dovere degli assediati è di contrassegnare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all'assediante.

Articolo 28

È vietato abbandonare al saccheggio una città o località anche se presa d'assalto.

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