Convenzione dell'Aja 1907 |
I belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico.
Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato:
a) usare veleni o armi avvelenate;
b) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemici;
c) uccidere o ferire un nemico il quale, avendo deposto le armi, oppure non avendo più i mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione;
d) dichiarare che non si darà quartiere;
e) adoperare armi, proiettili, o materiale atti a cagionare mali superflui;
f) usare indebitamente la bandiera parlamentare, la bandiera nazionale o le insegne militari o l'uniforme del nemico, nonché i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;
g) distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra;
h) dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei cittadini della Parte nemica.
È proibito al belligerante costringere i cittadini della Parte avversaria a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il loro paese, anche nel caso che essi fossero stati al suo servizio prima dell'inizio della guerra.
Sono considerati leciti gli stratagemmi e l'uso dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno.
È vietato attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.
Il comandante delle truppe attaccanti, prima d'intraprendere il bombardamento, e salvo il caso di assalto di viva forza, dovrà fare tutto quanto dipende da lui per avvertirne le autorità.
Negli assedi e bombardamenti devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono raccolti malati e feriti, a condizione che essi non siano contemporaneamente adoperati per scopi militari.
Il dovere degli assediati è di contrassegnare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all'assediante.
È vietato abbandonare al saccheggio una città o località anche se presa d'assalto.
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