Convenzione dell'Aja 1907

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Capitolo II. Delle spie

Articolo 29

Può essere considerato come spia solo l'individuo il quale, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona delle operazioni di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle alla Parte avversaria.

Pertanto i militari non travestiti che siano penetrati nella zona di operazioni delle truppe nemiche per raccogliere informazioni, non sono considerati come spie.

Non sono altresì considerati come spie i militari e i non militari che compiono apertamente la loro missione di trasmettere i dispacci destinati sia al proprio esercito, sia all'esercito nemico.

A tale categoria appartengono pure gli individui mandati in pallone aerostatico per trasmettere i dispacci e, in generale, per mantenere le comunicazioni tra le varie parti d'un esercito o di un territorio.

Articolo 30

La spia colta sul fatto non potrà essere punita senza previo giudizio.

Articolo 31

La spia che, avendo raggiunto l'esercito a cui apparteneva, sia fatta più tardi prigioniera dal nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per i suoi atti di spionaggio anteriori.

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