Convenzione dell'Aja 1907

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Capitolo V. Dell'armistizio

Articolo 36

L'armistizio sospende le operazioni di guerra in forza del mutuo accordo delle Parti belligeranti.

Se non ne è determinata la durata, le Parti belligeranti possono riprendere le operazioni in qualsiasi momento, purché il nemico sia avvertito nel tempo convenuto, conformemente alle condizioni dell'armistizio.

Articolo 37

L'armistizio può essere generale o locale.

Il primo sospende del tutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto fra certe frazioni degli eserciti belligeranti e in un perimetro determinato.

Articolo 38

L'armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti e alle truppe.

Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione o allo scadere del termine fissato.

Articolo 39

Spetta alle Parti contraenti stabilire, nelle clausole dell'armistizio, i rapporti che possano aver luogo sul teatro di guerra con le popolazioni e fra le Parti stesse.

Articolo 40

Qualunque violazione grave dell'armistizio, commessa da una delle Parti, dà all'altra il diritto di denunziarlo e, in caso urgente, perfino di riprendere immediatamente le ostilità.

Articolo 41

La violazione delle clausole dell'armistizio da parte di privati che abbiano agito di propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la punizione dei colpevoli e, se del caso, un'indennità per le perdite subite.

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