Convenzione dell'Aja 1907  

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Sezione III. Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico

Articolo 42

Un territorio è considerato occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico.

L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita ed effettivamente esercitata.

Articolo 43

Quando l'autorità del potere legittimo sia effettivamente passata nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire ed assicurare, per quanto è possibile, l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese.

Articolo 44

È vietato a un belligerante costringere la popolazione di un territorio occupato a dare informazioni sull'esercito dell'altra Parte belligerante o sui suoi mezzi di difesa.

Articolo 45

È vietato costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

Articolo 46

L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e la pratica dei culti, devono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

Articolo 47

Il saccheggio è formalmente proibito.

Articolo 48

Se l'occupante preleva, nel territorio occupato, le imposte, diritti e tasse di passaggio stabiliti a vantaggio dello Stato, lo farà, per quanto possibile, secondo le regole in vigore relative all'imponibile e alla ripartizione, e avrà l'obbligo di provvedere alle spese di amministrazione del territorio occupato nella misura già a carico del Governo legittimo.

Articolo 49

Se, oltre le imposte di cui all'articolo precedente, l'occupante preleva altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, non potrà farlo che per sovvenire ai bisogni delle truppe e per l'amministrazione del territorio stesso.

Articolo 50

Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere disposta contro un'intera popolazione a cagione di fatti individuali di cui essa non possa essere considerata come responsabile in solido.

Articolo 51

Nessuna contribuzione sarà riscossa se non in forza di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un comandante generale in capo.

Si procederà a tale riscossione, per quanto possibile, secondo le regole in vigore relative all'imponibile e alla ripartizione delle imposte.

Per ogni contribuzione sarà rilasciata al contribuente una ricevuta.

Articolo 52

Non saranno chieste ai comuni o agli abitanti requisizioni in natura e servizi, salvo che per le necessità dell'esercito di occupazione.

I contributi saranno proporzionati alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la loro patria.

Tali requisizioni e tali servizi saranno richiesti solo previa autorizzazione del comandante nel luogo occupato.

Le prestazioni fornite in natura saranno, per quanto possibile, retribuite in contanti; in caso diverso, saranno comprovate mediante ricevuta e il pagamento delle somme dovute sarà eseguito il più presto possibile.

Articolo 53

L'esercito che occupa un territorio non potrà sequestrare che il contante, il capitale e i crediti esigibili appartenenti allo Stato, i depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini e approvvigionamenti, e, in generale, qualsiasi bene mobile dello Stato che possa servire alle operazioni della guerra.

Tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie, al trasporto delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i depositi d'armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti, e le relative indennità regolate, alla conclusione della pace.

Articolo 54

I cavi sottomarini, che congiungono un territorio occupato ad un territorio neutrale non saranno sequestrati o distrutti se non in caso di assoluta necessità.

Anch'essi dovranno essere restituiti, e le relative indennità regolate, alla conclusione della pace.

Articolo 55

Lo Stato occupante sarà considerato come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato.

Esso dovrà conservare il capitale di tali proprietà ed amministrarle in conformità alle regole sull'usufrutto.

Articolo 56

I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla beneficenza e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata.

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