Conv. Americana Diritti dell'uomo

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"Patto di San José"

Adottata il 22 novembre 1969

Preambolo

Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione,

Riaffermando la loro intenzione di consolidare nell'emisfero occidentale, nel quadro di istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali;

Riconoscendo che i diritti umani essenziali non dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che, in ragione di ciò, si giustifica la loro tutela a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi o che sia complementare alla tutelane fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani;

Considerando che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale che regionale;

e Ribadendo che, ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ideale di un essere umano libero dal timore e dalla miseria, può realizzarsi solo se si creano le condizioni che consentano a ciascuno di godere dei diritti economici, sociali e culturali, nonché dei diritti civili e politici,

Considerando che la Terza Conferenza interamericana speciale ( Buenos Aires, 1967 ) ha approvato l'inserimento nella Carta dell'Organizzazione di norme più ampe in materia di diritti economici, sociali e di educazione e ha deciso che una convenzione interamericana sui diritti umani dovrebbe definire la struttura, la competenza e la procedura degli organi responsabili in queste materie,

Hanno convenuto quanto segue:

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