Conv. Americana Diritti dell'uomo |
Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione,
Riaffermando la loro intenzione di consolidare nell'emisfero occidentale, nel quadro di istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali;
Riconoscendo che i diritti umani essenziali non dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che, in ragione di ciò, si giustifica la loro tutela a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi o che sia complementare alla tutelane fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani;
Considerando che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale che regionale;
e Ribadendo che, ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ideale di un essere umano libero dal timore e dalla miseria, può realizzarsi solo se si creano le condizioni che consentano a ciascuno di godere dei diritti economici, sociali e culturali, nonché dei diritti civili e politici,
Considerando che la Terza Conferenza interamericana speciale ( Buenos Aires, 1967 ) ha approvato l'inserimento nella Carta dell'Organizzazione di norme più ampe in materia di diritti economici, sociali e di educazione e ha deciso che una convenzione interamericana sui diritti umani dovrebbe definire la struttura, la competenza e la procedura degli organi responsabili in queste materie,
Hanno convenuto quanto segue:
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