Conv. Americana Diritti dell'uomo |
1. Gli Stati Parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà da essa riconosciuti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza alcuna discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "persona" si riferisce ad ogni essere umano.
Quando l'esercizio dei diritti o delle libertà menzionati all'articolo 1 non sia già assicurato dalla legge o da altre disposizioni interne, gli Stati Parte si impegnano ad adottare, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le misure legislative o di altro genere necessarie per rendere effettivi i menzionati diritti e libertà.
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