Conv. Americana Diritti dell'uomo

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Capitolo II – Diritti civili e politici

Articolo 3 – Diritto al riconoscimento della personalità giuridica

Ogni persona ha il diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica.

Articolo 4 – Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita.

Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, è tutelato a partire dal momento del concepimento.

Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita.

2. Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può essere imposta solo per i reati più gravi e a seguito di una sentenza definitiva emessa da un tribunale competente e in base ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata prima della commissione del crimine.

L'esecuzione della pena capitale non si estende ai crimini per i quali essa non è attualmente prevista.

3. La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che l'hanno abolita.

4. In nessun caso la pena capitale viene inflitta per reati politici o per reati comuni connessi a reati politici.

5. La pena capitale non puà essere inflitta a persone che, al momento in cui il crimine è stato commesso, erano minori di 18 anni o di età superiore ai 70 anni; non viene applicata a donne incinte.

6. Ogni persona condannata a morte ha il diritto di chiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della pena; tale diritto sarà garantito in ogni caso.

La pena di morte non sarà eseguita durante il tempo in cui la decisione in merito a tale richiesta sia pendente davanti all'autorità competente.

Articolo 5 – Diritto ad un trattamento umano

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria integrità fisica, mentale e morale.

2. Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Tutti coloro che sono privati della libertà vengono trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente di persona umana.

3. La pena non viene inflitta ad alcuna persona diversa dal reo.

4. Le persone accusate devono essere tenute in detenzione separatamente dalle persone condannate, salvo circostanze eccezionali, e sottoposte ad un trattamento adatto alla loro condizione di individui che non hanno subito condanne.

5. I minori d'età, nei casi in cui possano essere processati, devono essere sottoposti a procedimenti penali distinti da quelli predisposti per gli adulti, svolti dinanzi a tribunali specializzati, con la massima speditezza, in modo da essere comunque trattati conformemente alla loro condizione minorile.

6. Le pene consistenti nella privazione della libertà devono tendere essenzialmente alla rieducazione e alla riabilitazione dei condannati.

Articolo 6 – Libertà dalla schiavitù

1. Nessuno deve essere soggetto a schiavitù o a servitù involontaria; la schiavitù è proibita in tutte le sue forme, tra le quali rientra la tratta degli schiavi e il traffico delle donne.

2. Nessuno è tenuto a eseguire un lavoro forzato o obbligatorio.

Questa disposizione, nei paesi in cui per alcuni reati sia stabilita una pena privativa della libertà, unita a lavori forzati, non può essere interpretata in modo tale da proibire l'osservanza delle pena imposta da un giudice o da una corte competente.

Il lavoro forzato non deve influire negativamente sulla dignità o sulle capacità fisiche o intellettuali del recluso.

3. Ai fini del presente articolo, non costituiscono lavoro forzato o obbligatorio:

a) il lavoro o servizio normalmente richiesto ad una persona detenuta in esecuzione di una sentenza o di una decisione ufficiale adottata da un'autorità giudiziaria competente.

Tale lavoro o servizio deve essere espletato sotto la supervisione e il controllo di autorità pubbliche; ogni persona adibita a tale lavoro o servizio non è in nessun modo posta a disposizione di una parte privata, di un'impresa, o di una persona giuridica privata;

b) il servizio militare e, nei paesi in cui è riconosciuta l'obiezione di coscienza, il servizio nazionale previsto dalla legge in sostituzione del servizio militare;

c) il servizio richiesto nei casi di pericolo o calamità che minacci l'esistenza o il benessere della comunità;

d) il lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 7 – Diritto alla libertà personale

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personali.

2. Nessuno deve essere privato della propria libertà fisica, salvo per le ragioni e alle condizioni fissate preventivamente dalla Costituzione dello Stato in questione, o da leggi approvate nel rispetto della stessa.

3. Nessuno può essere soggetto ad arresto o imprigionamento arbitrario.

. Ogni persona arrestata deve essere informata delle ragioni del suo arresto e deve essere prontamente portata a conoscenza del fatto o dei fatti di cui è accusata.

5. Ogni persona detenuta deve essere prontamente tradotta davanti ad un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge all'esercizio del potere giudiziario e ha diritto ad essere processata entro un termine temporale ragionevole, o ad essere rilasciata senza pregiudizio sul prosieguo del procedimento.

Il suo rilascio può essere fatto dipendere da cauzione per garantire la sua comparizione in giudizio.

6. Chiunque sia privato della libertà ha diritto a ricorrere davanti ad un tribunale competente affinché questo decida senza ritardo sulla legittimità del suo arresto o detenzione e ordini il suo rilascio se l'arresto o la detenzione è illegale.

Negli Stati Parte in cui la legge prevede che chiunque ritenga essere minacciato di una privazione della libertà ha il diritto di ricorrere ad una corte competente affinché questa decida della legalità di tale minaccia, tale ricorso non può essere limitato o abolito.

Tali ricorsi possono essere proposti dalla parte interessata o da altra persona in sua rappresentanza.

7. Nessuno può essere detenuto per debiti.

Tale principio non limita gli ordini emessi da un'autorità giudiziaria competente per l'inadempimento del dovere di provvedere agli alimenti.

Articolo 8 – Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad essere sentita, con le dovute garanzie e entro un termine ragionevole, da un tribunale competente, indipendente e imparziale, precostituito per legge, per la determinazione di qualunque accusa di natura penale presentata contro di lui o per la determinazione dei suoi diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura.

2. Ogni persona accusata di reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

Nel corso dei procedimenti, ogni persona ha diritto, in piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime:

a) il diritto di ogni accusato ad essere assistito gratuitamente da un traduttore o interprete, nel caso in cui non comprenda o non parli la lingua del tribunale o della corte;

b) la previa e dettagliata notifica all'accusato degli atti d'accusa;

c) tempo e mezzi adeguati per preparare la propria difesa;

d) il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore di sua scelta e di comunicare liberamente e in privato con il proprio legale;

e) il diritto inalienabile ad essere assistito da un difensore d'ufficio, pagato o meno dallo Stato secondo quanto dispone la normativa interna, se l'accusato non si difende personalmente o non nomina un proprio difensore entro il periodo di tempo fissato dalla legge;

f) il diritto della difesa di esaminare i testimoni presentati davanti alla corte e di ottenere la comparizione, in qualità di testimoni, di periti o di altre persone che possano far luce sui fatti;

g) il diritto di non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a confessarsi colpevole; e infine

h) il diritto a proporre appello contro il giudizio.

3. La confessione da parte dell'accusato è considerata valida solo se resa al di fuori di qualunque forma di coercizione.

4. Una persona accusata che sia stata assolta con sentenza non più appellabile non sarà soggetta ad un nuovo processo per lo stesso reato.

5. I procedimenti in materia penale sono pubblici, salvo si renda altrimenti necessario per proteggere gli interessi della giustizia.

Articolo 9 – Irretroattività della legge penale

Nessuno può essere condannato per un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge applicabile.

Non può essere applicata una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso.

Se, successivamente alla commissione del reato, la legge dispone che venga imposta una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

Articolo 10 – Diritto alla riparazione giudiziaria

Ogni persona ha diritto ad un indennizzo, secondo quanto dispone la legge, nel caso sia stata condannata in via definitiva a motivo di un errore giudiziario.

Articolo 11 – Diritto alla vita privata

1. Ognuno ha diritto al rispetto del proprio onore e al riconoscimento della propria dignità.

2. Nessuno può essere oggetto di interferenze arbitrarie o abusive nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel domicilio, o nella sua corrispondenza, o ad attacchi al suo onore o alla sua reputazione.

3. Ognuno ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 12 – Libertà di coscienza e religione

1. Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e religione.

Tale libertà include la libertà di mantenere o di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di professare o di diffondere la propria religione o il proprio credo, sia individualmente sia insieme ad altri, in pubblico o in privato.

2. Nessuno deve essere soggetto a limitazioni che possano compromettere la libertà di conservare o cambiare la religione o il credo.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.

4. I genitori o chi ne ha la custodia, secondo i casi, hanno il diritto di curare l'educazione religiosa e morale dei figli o dei minori loro affidati, secondo le proprie convinzioni.

Articolo 13 – Libertà di pensiero e di espressione

1. Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione.

Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro mezzo di propria scelta.

2. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo precedente non è soggetto a censura preventiva, ma sarà motivo di responsabilità successiva, come stabilito espressamente dalla legge nella misura necessaria ad assicurare:

a) il rispetto dei diritti e della reputazione di altri;

b) la protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della salute o della morale pubbliche.

3. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l'abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell'informazione, o con ogni altro mezzo che tenda ad impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni.

4. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2, gli spettacoli pubblici possono essere sottoposti da parte della legge a forme di censura preventiva al solo scopo di regolarne l'accesso per proteggere la morale dell'infanzia e dell'adolescenza.

5. Qualunque propaganda in favore della guerra e qualunque richiamo all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla violenza illegale o ad ogni altra azione simile contro qualunque persona o gruppo di persone per qualsiasi ragione, compresi motivi di razza, colore, religione, lingua o origine nazionale o sociale, deve essere considerato dalla legge come reato.

Articolo 14 – Diritto di replica

1. Chiunque abbia subito un'ingiuria in seguito a dichiarazioni scorrette o offensive o idee diffuse in pubblico da un mezzo di comunicazione regolato dalla legge, ha il diritto di replica o di rettifica usando lo stesso strumento di comunicazione, alle condizioni che la legge ha la facoltà di stabilire.

2. In nessun caso la rettifica o la replica escludono le altre responsabilità legali derivanti dalle affermazioni.

3. Per la protezione effettiva dell'onore e della reputazione, ogni editore ed ogni impresa produttrice di giornali, opere cinematografiche, radio e televisione, avranno una persona responsabile che non sarà tutelata da speciali immunità o privilegi.

Articolo 15 – Diritto di riunione

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica senz'armi.

Nessuna limitazione può essere introdotta all'esercizio di tale diritto diversa da quelle imposte in conformità alla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico o per proteggere la salute o la morale pubblica o i diritti o le libertà di altri.

Articolo 16 – Libertà di associazione

1. Ognuno ha il diritto di associarsi liberamente per finalità ideologiche, religiose, politiche, economiche, di lavoro, sociali, culturali, sportive o di altra natura.

2. L'esercizio di tale diritto sarà soggetto solo alle limitazioni previste dalla legge che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza e dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o le morale pubblica o i diritti o le libertà altrui.

3. Quanto previsto in questo articolo non impedisce l'imposizione di restrizioni legali, fino alla soppressione dell'esercizio del diritto di associazione, ai membri delle forze armate o della polizia.

Articolo 17 – Tutela della famiglia

1. La famiglia è l'unità collettiva naturale e fondamentale della società; essa ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato.

2. È riconosciuto il diritto degli uomini e delle donne in età matrimoniale di sposarsi e a fondare una famiglia, se sussistono i requisiti stabiliti dalle leggi nazionali, purché tali condizioni non contrastino con il principio di non discriminazione stabilito dalla presente Convenzione.

3. Nessun matrimonio può essere contratto senza il libero e pieno consenso dei nubendi.

4. Gli Stati Parte adottano misure adeguate per garantire l'eguaglianza di diritti e un adeguato bilanciamento di responsabilità tra gli sposi nel matrimonio, durante il matrimonio e nell'eventualità del suo scioglimento.

In caso di scioglimento, saranno introdotte disposizioni finalizzate alla necessaria tutela dei figli, esclusivamente sulla base del loro interesse.

5. La legge riconosce eguali diritti ai figli nati fuori o all'interno del matrimonio.

Articolo 18 – Diritto al nome

Ognuno ha il diritto al nome e al cognome dei propri genitori o di uno di loro.

La legge regola il modo in cui tale diritto deve essere garantito a tutti, se necessario con il ricorso a nomi imposti.

Articolo 19 – Diritti dell'infanzia

Ogni minorenne ha diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

Articolo 20 – Diritto alla nazionalità

1. Ogni persona ha diritto ad una nazionalità.

2. Ogni persona ha il diritto alla nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, se non ha diritto ad altra nazionalità;

3. Nessuno può essere privato arbitrariamente della propria nazionalità o del diritto a cambiarla.

Articolo 21 – Diritto di proprietà

1. Ognuno ha il diritto di usare e godere della propria proprietà.

La legge può subordinare tale uso e godimento all'interesse della società.

2. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo dietro pagamento di un giusto indennizzo, per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale, e nei casi e con le formalità stabiliti dalla legge.

3. L'usura e ogni altra forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo deve essere proibita dalla legge.

Articolo 22 – Libertà di movimento e di residenza

1. Ogni persona legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte ha il diritto di muoversi al suo interno e di risiedervi, nei limiti delle disposizioni previste dalla legge.

2. Ogni persona ha il diritto di uscire liberamente da qualsiasi paese, incluso dal proprio.

3. L'esercizio dei diritti sopra enunciati può essere limitato solo in forza di una legge e nella misura necessaria in una società democratica per impedire il crimine o per tutelare la sicurezza nazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, la morale pubblica, la salute pubblica o i diritti o le libertà di altri.

4. L'esercizio dei diritti riconosciuti nel paragrafo 1 può essere limitato dalla legge in determinate zone per ragioni di pubblico interesse.

5. Nessuno può essere espulso dal territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza o privato del diritto di accedervi.

6. Uno straniero legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione ne può essere espulso solo a seguito di una decisione adottata in forza di una norma di legge.

7. Ogni persona ha il diritto di richiedere e di ottenere asilo in un territorio estero, in accordo con le leggi interne e le convenzioni internazionali, nel caso sia perseguito per reati politici o per connessi reati comuni.

8. In nessun caso uno straniero può essere espulso o rinviato verso un altro paese, si tratti o meno del suo paese d'origine, se in quel paese rischiano di essere violati il suo diritto alla vita o la sua libertà personale per motivi di razza, religione, condizione sociale o opinioni politiche.

9. Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite.

Articolo 23 – Diritti di partecipazione politica

1. Ogni cittadino gode dei seguenti diritti e opportunità:

a) di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto in elezioni periodiche e autentiche, a suffragio universale e uguale, a voto segreto che garantisca la libera espressione della volontà dei votanti;

c) di avere accesso, in condizioni generali di eguaglianza, alla funzione pubblica nel proprio paese.

2. La legge può regolare l'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al precedente paragrafo solo per ragioni di età, nazionalità, residenza, lingua, istruzione, capacità civile o mentale, o a seguito di una condanna penale decisa da una corte competente.

Articolo 24 – Eguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono eguali davanti alla legge.

Di conseguenza esse godono senza discriminazione di eguale protezione da parte della legge.

Articolo 25 – Protezione giudiziaria

1. Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o a qualsiasi altro ricorso effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2. Gli Stati Parte si impegnano a:

a) assicurare che l'autorità competente costituita secondo l'ordinamento legale dello Stato decida in merito ai diritti di ogni persona che propone un'azione;

b) ampliare le possibilità di ricorso giudiziario;

c) assicurare che autorità competenti diano esecuzione alle decisioni prese sulle basi del ricorso presentato.

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