Convenzione sullo statuto degli apolidi

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Conchiusa a Nuova York il 28 settembre 1954

Approvata dall'Assemblea federale il 27 aprile 1972

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 luglio 1972

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972

Preambolo

Le Alte Parti contraenti, considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

considerando che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile,

considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

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