Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti

Indice

I parte - Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. A meno che non vi sia disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia senza distinzione alcuna, in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di tutta altra opinione, di origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di altra situazione.

2. La presente Convenzione si applica a tutto il processo di migrazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che comprende i preparativi della migrazione, la partenza, il transito e tutta la durata del soggiorno, l'attività remunerata nello Stato di impiego, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione " lavoratori migranti" designa le persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono;

2. a) L'espressione "lavoratori frontalieri" designa i lavoratori migranti che mantengono la loro residenza abituale in uno Stato vicino nel quale tornano in principio ogni giorno o almeno una volta a settimana;

b) L'espressione "lavoratori stagionali" designa i lavoratori migranti la cui attività per sua natura, dipende dalle condizioni stagionali e non può essere esercitata che per una parte dell'anno;

c) L'espressione "gente di mare", che comprende i pescatori, designa i lavoratori migranti impiegati a bordo di uno scafo immatricolato in uno Stato cui loro non appartengono;

d) L'espressione "lavoratori di una installazione in mare " designa i lavoratori migranti impiegati su una installazione in mare che risiede nella giurisdizione di uno Stato cui loro non appartengono;

e) L'espressione "lavoratori itineranti" designa i lavoratori migranti che avendo loro residenza abituale in uno Stato, devono, per la natura della loro attività, recarsi in altri Stati per brevi periodi

f) L'espressione "lavoratori impiegati a titolo di progetto" designa i lavoratori migranti che sono stati ammessi in uno Stato di impiego per un tempo determinato per lavorare unicamente ad un progetto specifico eseguito in quello Stato per il loro datore di lavoro;

g) L'espressione "lavoratore ammesso per un impiego specifico" designa i lavoratori migranti:

i) Che siano stati inviati dai loro datori di lavoro per un tempo limitato e determinato in uno Stato di impiego per portare a termine una missione o un compito specifico, o

ii) Che intraprendano per un tempo limitato e determinato un lavoro che esige delle competenze professionali, commerciali, tecniche o altre altamente specializzate; o

iii) Che, su domanda del loro datore di lavoro nello Stato di impiego, intraprendono per un tempo limitato e determinato un lavoro di carattere provvisorio o di breve durata; e che sono tenuti a lasciare lo Stato di impiego sia al termine del loro soggiorno autorizzato, o piuttosto se essi non portano più a termine la missione o il risultato specifico, o se essi non eseguono più il lavoro iniziale;

h) L'espressione "Lavoratore indipendente" designa i lavoratori migranti che esercitano una attività remunerata altrimenti che nel quadro di un contratto di lavoro e che guadagnano normalmente la loro sussistenza da quella attività lavorandovi da soli o con i membri delle loro famiglie, e tutti gli altri lavoratori migranti riconosciuti come lavoratori indipendenti in base alla legislazione applicabile dello Stato di impiego o ad accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 3

La presente Convenzione non si applica:

a) A persone inviate o impiegate da organizzazioni e organismi internazionali né a persone inviate o impiegate da uno Stato fuori del proprio territorio per esercitare funzioni ufficiali, per i quali l'ammissione e lo statuto sono regolati dal diritto internazionale generale o da accordi internazionali o da convenzioni internazionali specifiche;

b) A persone inviate o impiegate da uno Stato o per conto di uno Stato, fuori del proprio territorio che partecipano a programmi di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, per i quali l'ammissione e lo statuto sono regolati da un accordo specifico concluso con lo Stato di impiego e che, conformemente a quell'accordo, non sono considerati come lavoratori migranti;

c) A persone che divengono residenti di uno Stato altro dal loro Stato di origine in qualità di investitori;

d) A rifugiati e apolidi, salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale pertinente dello Stato parte interessato o degli strumenti internazionali in vigore in quello Stato;

e) a studenti e a stagisti;

f) A genti di mare e lavoratori di installazioni in mare che non sono stati autorizzati a risiedere o esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego.

Articolo 4

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "membri della famiglia" designa le persone sposate ai lavoratori migranti o aventi con questi delle relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro fanciulli a carico ed altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia in virtù della legislazione applicabile o di accordi bilaterali o multilaterali applicabili tra gli Stati interessati.

Articolo 5

Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie:

a) Sono considerati come provvisti di documenti o in situazione regolare coloro che sono autorizzati ad entrare, soggiornare ed esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego conformemente alla legislazione di tale Stato e agli accordi internazionali ai quali quello Stato partecipa;

b) Sono considerati come sprovvisti di documenti o in situazione irregolare coloro che non rispecchiano le condizioni previste al punto a del presente articolo.

Articolo 6

Ai fini della presente Convenzione:

a) L'espressione "Stato di origine" si intende per lo Stato al quale la persona interessata appartiene;

b) L'espressione "Stato di impiego" si intende per lo Stato dove il lavoratore migrante va ad esercitare, esercita, o ha esercitato una attività remunerata, secondo il caso;

c) L'espressione "Stato di transito" si intende per tutti gli Stati per i quali la persona interessata passa per recarsi nello Stato di impiego o dallo Stato di impiego allo Stato di origine o allo Stato di residenza abituale.

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