Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti

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II Parte - Non-discriminazione in materia di diritti

Articolo 7

Gli Stati parte si impegnano, in maniera conforme alle disposizioni degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, a rispettare e a garantire a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia che si trovano sul loro territorio e su cui ricade la loro giurisdizione i diritti riconosciuti nella presente Convenzione senza distinzione alcuna, e in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di qualunque altra opinione, d'origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di qualunque altra situazione.

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