Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti

Indice

III Parte - Diritti dell'uomo di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia

Articolo 8

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia sono liberi di lasciare tutti gli Stati, ivi compreso il loro Stato di origine.

Questo diritto non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie alla protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica, o del diritto e libertà degli altri, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente parte della Convenzione.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto in qualunque momento a rientrare e dimorare nel loro Stato di origine.

Articolo 9

Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie é protetto dalla legge.

Articolo 10

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 11

1. Nessun Lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere tenuto in schiavitù o servitù.

2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere costretto a svolgere un lavoro forzato oppure obbligatorio.

3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere interpretato in maniera tale da escludere, nello Stato dove certi crimini possono essere puniti con la detenzione accompagnata a lavoro forzato, lo svolgersi di una pena di lavoro forzato inflitta da un tribunale competente.

4. Non é considerato come "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:

a) Tutto il lavoro o il servizio, non nominato al paragrafo 3 del presente articolo, normalmente richiesto ad un individuo che é detenuto in virtù di una decisione di giustizia regolare o che, essendo stato oggetto di tale decisione, stia scontando pene alternative;

b) Tutto il servizio richiesto nel caso di forza maggiore o di sinistri che minacciano la vita o il benessere della comunità;

c) Tutto il lavoro o tutto il servizio che faccia parte degli obblighi civili normali nella misura in cui ciò sia egualmente imposto ai cittadini dello Stato considerato.

Articolo 12

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Questo diritto implica la libertà di avere o adottare una religione o una convinzione di loro scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o in comune, tanto in pubblico quanto in privato, per il culto e la celebrazione dei riti, le pratiche e l'insegnamento.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono subire alcuna costrizione che attenti alla loro libertà di avere o di adottare una religione o una convinzione di loro scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge e che sono necessarie alla protezione della sicurezza, dell'ordine, della salute o della moralità pubblica o delle libertà e diritti fondamentali altrui.

4. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori, tra i quali almeno uno sia un lavoratore migrante, e, nel caso, dei tutori legali di far assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro fanciulli in maniera conforme alle loro proprie convinzioni.

Articolo 13

1. I lavoratori migranti e le loro famiglie non possono essere molestati per le loro opinioni.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di espressione;

Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere, e di rispondere ad informazioni e idee di qualsiasi specie, senza riguardo a frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata, o artistica, o per qualunque altro mezzo di propria scelta.

2. L'esercizio del diritto previsto al paragrafo 2 del presente articolo comporta dei doveri speciali e delle responsabilità speciali.

Si può di conseguenza essere sottomessi a certe restrizioni che devono tuttavia essere espressamente fissate dalla legge e che sono necessarie:

a) Al rispetto dei diritti e della reputazione di altri;

b) Alla salvaguardia della sicurezza nazionale degli Stati concernenti, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della moralità;

c) Al fine di impedire tutta la propaganda a favore della guerra

d) Al fine di impedire qualunque appello all'odio nazionale, razziale o religioso, che costituisce una incitazione alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza.

Articolo 14

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza o in altre sue modalità di comunicazione, né ad attentati illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Ogni lavoratore migrante e membro della sua famiglia ha diritto alla protezione della legge contro tali ingerenze o tali attentati.

Articolo 15

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato arbitrariamente di beni propri, dei quali sia proprietario a titolo individuale o in associazione con altre persone.

Quando, in virtù della legislazione in vigore nello Stato di impiego, i beni di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia siano oggetto di una espropriazione totale o parziale, l'interessato ha diritto ad una indennità equa e adeguata.

Articolo 16

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla libertà e alla sicurezza delle loro persone.

2. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla protezione effettiva dello Stato contro la violenza, i danni corporali, le minacce e le intimidazioni, che siano fatte da funzionari o da singoli individui, da gruppi o da istituzioni.

3. Ogni verifica dell'identità dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da parte degli agenti di polizia viene effettuata in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge.

4. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere soggetti, individualmente o collettivamente, ad un arresto o una detenzione arbitraria; essi non possono essere privati della loro libertà, se non per i motivi e in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge.

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e sono informati in tempi brevi, in una lingua che loro comprendono, su tutte le accuse mosse contro di loro.

6. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono arrestati o detenuti a motivo di una infrazione penale devono essere tradotti al più presto davanti a un giudice o una altra autorità abilitata per legge ad esercitare le funzioni giudiziarie e devono essere giudicati in un lasso di tempo ragionevole o liberati.

La loro detenzione in attesa di passare in giudicato non deve costituire la regola, ma la loro messa in libertà può essere subordinata ad alcune garanzie che assicurino la loro comparizione all'audizione, a tutti gli altri atti della procedura, e, nei casi dovuti, all'esecuzione della sentenza.

7. Se alcuni lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia sono arrestati o sono imprigionati o posti sotto controllo in attesa di passare in giudicato o sono detenuti in qualunque altra maniera:

a) Le autorità consolari o diplomatiche dei loro Stati d'origine o di uno Stato rappresentante gli interessi di tale Stato vengono informati al più presto, a loro richiesta, sul loro arresto o sulla loro detenzione e dei motivi addotti;

b) Gli interessati hanno il diritto di comunicare con le suddette autorità.

Tutte le comunicazioni indirizzate alle suddette autorità dagli interessati gli vengono trasmesse al più presto come hanno anche il diritto di ricevere al più presto comunicazioni dalle suddette autorità;

c) Gli interessati vengono informati al più presto di questo diritto e dei diritti derivanti dai trattati in materia che impongono, nei casi dovuti, gli Stati interessati, di corrispondere e di adoperarsi con i rappresentanti delle suddette autorità e di prendere tra di loro disposizioni in vista della loro rappresentanza legale.

8. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che si trovino privati della loro libertà per arresto o detenzione hanno il diritto di introdurre un ricorso presso un tribunale affinché questo stabilisca al più presto sulla legalità della loro detenzione e ordini la loro liberazione se la detenzione è illegale.

Quando assistono all'udienza, gli interessati beneficiano gratuitamente, in caso di bisogno, dell'assistenza di un interprete se loro non comprendono o non parlano la lingua utilizzata.

9. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie vittime di arresto o di detenzione illegale hanno diritto al risarcimento.

Articolo 17

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono privati della loro libertà sono trattati con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana e della loro identità culturale.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie imputati sono, salvo alcune circostanze eccezionali, separati dai condannati e sottomessi ad un regime diverso, appropriato alla loro condizione di persone non condannate.

I giovani imputati vengono separati dagli adulti e si decide sul loro caso il più rapidamente possibile

3. I lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che sono detenuti in uno Stato di transito o uno Stato di impiego a causa di una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni devono essere separati, nella misura del possibile, dai condannati o imputati.

4. Durante tutto il periodo nel quale dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia siano imprigionati in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale, il regime penitenziario comporta un trattamento il cui obiettivo essenziale è la loro espiazione e il loro recupero sociale.

I giovani che delinquono vengono separati dagli adulti e sottomessi ad un regime appropriato alla loro età ed al loro status legale.

5. Durante la loro detenzione o il loro imprigionamento, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono quanto i nazionali degli stessi diritti di visita dei membri delle loro famiglie.

6. Ogni volta che i lavoratori migranti vengono privati della loro libertà le autorità competenti dello Stato interessato accordano una attenzione particolare ai problemi che potrebbero porsi nei confronti delle loro famiglie, particolarmente al coniuge e ai figli minorenni.

7. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono sottoposti a una qualunque forma di detenzione o di imprigionamento in virtù delle leggi dello Stato di impiego o dello Stato di Transito godono dei medesimi diritti degli appartenenti a quello Stato che si trovano nella stessa situazione.

8. Se dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sono detenuti al fine di verificare se consista una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni, nessuna frase che ne risulti potrà essere mossa a loro carico.

Articolo 18

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno gli stessi diritti dei cittadini dello Stato considerato dinanzi ai tribunali.

Hanno diritto che la loro causa sia considerata equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente ed imparziale, stabilito per legge, che deciderà sia la fondatezza di tutte le accuse di carattere penale dirette contro di lui, sia delle contestazioni sui loro diritti ed obblighi di carattere civile.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale sono presunti innocenti sino a quando la loro colpevolezza viene legalmente stabilita.

3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale hanno diritto almeno alle seguenti garanzie:

a) Essere informati, al più presto, in una lingua che loro comprendono ed in maniera dettagliata, sulla natura e sui motivi dell'accusa portata contro di loro;

b) Disporre dei tempi e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della loro difesa e di comunicare con il consulente di loro scelta;

c) Essere giudicati senza ritardo eccessivo

d) Essere presenti al processo e difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di loro scelta; se non si dispone di difensori, essere informati del loro diritto di averne uno e, ogni volta che l'interesse della giustizia lo esige, avere a disposizione d'ufficio un difensore, gratuito, se egli non dispone dei mezzi per remunerarlo;

e) Interrogare o fare interrogare i testimoni a favore ed ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a sfavore nelle stesse condizioni dei testimoni a favore;

f) Farsi assistere gratuitamente da un interprete se egli non comprende o non parla la lingua impiegata durante l'udienza;

g) Non essere forzati a testimoniare contro sé stessi o di dichiararsi colpevoli.

4. La procedura applicabile ai minori terrà conto della loro età e dell'interesse che presenta la loro rieducazione.

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dichiarati colpevoli di una infrazione hanno il diritto di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza e la condanna, in maniera conforme alla legge.

6. Quando una condanna penale definitiva viene successivamente annullata o quando la grazia viene accordata perché un fatto recente o recentemente rivelato prova che è stato prodotto un errore giudiziario, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che hanno subito una pena in ragione di tale condanna vengono indennizzati, in maniera conforme alla legge, a meno che venga provato che la non rivelazione in tempo utile del fatto sconosciuto è imputabile loro in parte o totalmente

7. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere perseguito o punito in ragione di una infrazione per la quale egli sia stato già assolto o condannato da un giudizio definitivo, in maniera conforme alla legge e alla procedura penale dello Stato concernente.

Articolo 19

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere riconosciuto colpevole di un atto delittuoso per una azione o omissione che non costituisca un atto delittuoso di fronte al diritto nazionale o internazionale al momento in cui questo è stato commesso; allo stesso modo, non sarà inflitta alcuna pena più dura di quella che sia applicabile al momento in cui l'infrazione sia stata commessa.

Se, posteriormente a tale infrazione la legge prevede l'applicazione di una pena più leggera, l'interessato ne deve beneficiare.

2. Quando si determina la pena per una infrazione commessa da un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, dovrebbe essere tenuto conto delle considerazioni umanitarie legate alla condizione del lavoratore migrante in particolare per quel che concerne il suo permesso di soggiorno o il suo permesso di lavoro

Articolo 20

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere imprigionato per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo contrattuale.

2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato della sua autorizzazione di residenza o del suo permesso di lavoro né essere espulso per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo risultante da un contratto di lavoro, a meno che l'esecuzione di tale obbligo non costituisca una condizione di rilascio di questa autorizzazione o di questo permesso.

Articolo 21

1. Nessuno, che non sia un funzionario debitamente autorizzato dalla legge a tale effetto, ha il diritto di confiscare, di distruggere o di tentare di distruggere dei documenti di identità, dei documenti autorizzanti l'entrata il soggiorno, la residenza o la stabilizzazione sul territorio nazionale, o del permesso di lavoro.

Quando questa sia autorizzata, la confisca dei documenti deve dare luogo al rilascio di una ricevuta dettagliata.

Non è permesso in alcun caso di distruggere i passaporti o documenti equivalenti dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie.

Articolo 22

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere oggetto di una espulsione collettiva.

Qualunque caso di espulsione deve essere esaminato e interpretato su base individuale.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere espulsi dal territorio di una Stato parte che in applicazione di una decisione presa dall'autorità competente in maniera conforme alla legge.

3. La decisione deve essere notificata agli interessati in una lingua che essi comprendono.

Su loro domanda, quando questo non sia già obbligatorio, la decisione deve essere notificata per iscritto e, salvo circostanze eccezionali giustificate dalla sicurezza nazionale, questa viene ugualmente debitamente motivata.

Gli interessati sono informati di questo diritto prima che la decisione sia presa, o al più tardi al momento in cui questa viene presa.

4. Al di fuori dei casi in cui la decisione finale viene pronunciata da una autorità giudiziaria, gli interessati hanno il diritto di fare valere le ragioni di non essere espulsi e di fare esaminare il loro caso dall'autorità competente, a meno che delle ragioni imperative di sicurezza nazionale non esigano che sia altrimenti.

Aspettando tale esame, gli interessati hanno il diritto di domandare la sospensione della decisione dell'espulsione.

5. Se una decisione di espulsione già eseguita viene di seguito annullata, gli interessati hanno il diritto di domandare delle riparazioni in maniera conforme alla legge e la decisione anteriore non viene invocata per impedirgli di fare ritorno nello Stato concernente.

6. In caso di espulsione, gli interessati devono avere una possibilità ragionevole, prima o dopo la loro partenza, di farsi versare tutti i salari o altre prestazioni che gli siano eventualmente dovute e di regolare tutte le obbligazioni in sospeso dovute

7. Senza pregiudicare l'esecuzione di una decisione di espulsione, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che siano oggetto di una tale decisione possono domandare di essere ammessi in uno Stato altro di quello di origine.

8 In caso di espulsione di lavoratori migranti o di membri delle loro famiglie, le spese dell'espulsione non sono a loro carico.

Gli interessati possono essere costretti a pagare le spese del loro viaggio

9 in sé stessa, l'espulsione dello Stato di impiego non lede alcun diritto acquisito, in maniera conforme alla legislazione di questo stato, per i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie, e comprendendo il diritto di percepire i salari ed altre prestazioni che gli sono dovute.

Articolo 23

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di ricorrere al ricorso alla protezione e all'assistenza delle autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine o dello Stato rappresentante gli interessi di questo Stato in caso di attentato ai diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.

In particolare, in caso di espulsione, l'interessato viene informato prontamente di questo diritto e le autorità dello Stato che lo espelle ne facilitano l'esercizio.

Articolo 24

Tutti i lavoratori migranti e tutti i membri della loro famiglia hanno il diritto al riconoscimento in tutti i luoghi della loro personalità giuridica.

Articolo 25

1. I lavoratori migranti devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i nazionali dello Stato di impiego in materia di remunerazione e;

a) Di altre condizioni di lavoro, ovvero ore straordinarie, orari di lavoro, riposo settimanale, congedo pagato, sicurezza, salute, cessazione di impiego, e tutte le altre condizioni di lavoro che, secondo la legislazione e la pratica nazionale sono intese con questo termine;

b) Di altre condizioni di impiego, ovvero l'età minima di impiego, le restrizioni al lavoro a domicilio e tutte le altre questioni che, secondo la legislazione e gli usi nazionali, sono considerati come termini di impiego.

2. Non si può derogare legalmente, nei contratti di lavoro privati, al principio dell'uguaglianza di trattamento al quale si riferisce il paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati parte adottano tutte le misure appropriate per provvedere che i lavoratori migranti non siano privati dei diritti che derivano da questo principio in ragione dell'irregolarità della loro situazione in materia di soggiorno o di impiego.

Una tale irregolarità non deve in particolare avere per effetto di dispensare il datore di lavoro dei suoi obblighi legali o contrattuali o di restringere in alcuna maniera la portata dei suoi obblighi.

Articolo 26

1. Gli Stati parte riconoscono a tutti i lavoratori migranti e a tutti i membri delle loro famiglie il diritto:

a) Di partecipare alle riunioni e alle attività dei sindacati e di tutte le altre associazioni create conformemente alla legge, in vista di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali e altri con l'unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate.

b) Di aderire liberamente a tutti i sindacati e le associazioni summenzionati, con l'unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate.

c) Di domandare aiuto e assistenza a tutti i sindacati e le associazioni summenzionate.

2. L'esercizio di questo diritto non può essere soggetto a restrizione se non quelle previste per legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per proteggere i diritti e libertà altrui.

Articolo 27

1. In materia di sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie beneficiano, nello Stato di impiego, dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali nella misura in cui rispondono alle condizioni richieste dalla legislazione applicabile in questo Stato e i Trattati bilaterali e multilaterali applicabili.

Le autorità competenti dello Stato di origine e dello Stato di impiego, possono in qualunque momento prendere le disposizioni necessarie a determinare le modalità di applicazione di questa norma.

2. Quando la legislazione applicabile priva i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie di una prestazione, gli Stati concernenti esaminano la possibilità di rimborsare agli interessati l'ammontare dei costi che gli sono versati a titolo di questa prestazione, sulla base del trattamento che viene accordato al nazionale che si trovi in una situazione similare.

Articolo 28

I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di ricevere tutti i servizi medici che sono necessari di urgenza per preservare le loro vite o evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa.

Da tali servizi medici di urgenza non vengono rifiutati in ragione di una qualunque irregolarità in materia di soggiorno o di impiego.

Articolo 29

Ogni figlio di migrante lavoratore ha diritto ad un nome, alla registrazione della sua nascita e a una nazionalità.

Articolo 30

Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale di accesso all'educazione sulla base dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa.

L'accesso all'istruzione pubblica prescolastica e scolastica non deve essere rifiutata o limitata in ragione della situazione irregolare né al soggiorno o all'impiego di uno o l'altro dei genitori e né all'irregolarità del soggiorno del bambino nello Stato di impiego.

Articolo 31

1. Gli Stati parte assicurano il rispetto dell'identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e non impediscono loro di mantenere i loro legami culturali con il loro Stato di origine.

2. Gli Stati parte possono prendere delle misure appropriate per sostenere ed incoraggiare gli sforzi a questo riguardo.

Articolo 32

Alla scadenza del loro soggiorno nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e loro risparmi e, in maniera conforme alla legislazione applicabile degli Stati concernenti, i loro effetti personali e gli oggetti in loro possesso.

Articolo 33

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere informati dallo Stato di origine, lo Stato di impiego o lo Stato di transito, secondo il caso, di ciò che riguarda:

a) I diritti che gli conferiscono dalla presente Convenzione;

b) Le condizioni di ammissione, i loro diritti ed obblighi in virtù della legislazione e degli usi dello Stato concernente e tutte le altre questioni che permettono loro di conformarsi alle formalità amministrative o altre in questo Stato.

2. Gli Stati parte intraprendono tutte le misure che giudicano appropriate per diffondere le suddette informazioni o per vegliare affinché queste siano fornite dai loro datori di lavoro, i sindacati o altri organismi o istituzioni appropriate.

Secondo i bisogni, questi cooperano a questo fine con gli altri Stati di competenza.

3. Le informazioni adeguate vengono fornite, su domanda, ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie, gratuitamente e, nella misura del possibile, in ua lingua che essi comprendono

Articolo 34

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione ha effetto di dispensare i lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie dell'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti sia dello Stato di Transito che dello Stato di impiego, né dell'obbligo di rispettare l'identità culturale degli abitanti di quegli Stati.

Articolo 35

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione può essere interpretata come implicante la regolarizzazione della situazione dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sprovvisti di documenti o in situazione irregolare, né un qualsiasi diritto a tale regolarizzazione della loro situazione, né come inficiante le misure terse ad assicurare le condizioni sane ed eque per le migrazioni internazionali, previste nella sesta parte della presente Convenzione.

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