Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali |
Devono prendersi misure per garantire ai membri dei popoli interessati la possibilità di ricevere un'educazione ad ogni livello, almeno in condizioni d'uguaglianza con il resto della comunità nazionale.
1. I programmi e i servizi educativi per i popoli interessati devono essere sviluppati e attuati con la loro collaborazione, per corrispondere alle loro particolari esigenze e devono trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecniche, i loro sistemi di valori e le altre loro aspirazioni sociali, economiche e culturali.
2. Le autorità competenti devono fare in modo che siano garantite la formazione dei membri dei popoli interessati e la loro partecipazione alla formulazione ed esecuzione dei programmi d'educazione; affinché, se occorra, la responsabilità della conduzione di detti programmi possa essere progressivamente trasferita a detti popoli.
3. Inoltre, i Governi devono riconoscere il diritto di tali popoli a creare le proprie istituzioni e modi d'educazione, a condizione che tali istituzioni rispondano alle norme minime stabilite dall'autorità competente in consultazione coi detti popoli.
A questo fine si devono fornire loro adeguate risorse.
1. Quando ciò sia realizzabile, si deve insegnare ai bambini dei popoli interessati a leggere e scrivere nella loro lingua indigena o nella lingua più comunemente utilizzata dal gruppo cui appartengono.
Qualora ciò non sia realizzabile, le autorità competenti devono intraprendere consultazioni con tali popoli in vista dell'adozione di misure atte a raggiungere tale scopo.
2. Devono assumersi misure adeguate per garantire a questi popoli la conoscenza della lingua nazionale o di una delle lingue ufficiali del Paese.
3. Devono adottarsi disposizioni per la salvaguardia delle lingue indigene dei popoli interessati e per promuoverne l'uso e lo sviluppo.
L'educazione deve mirare a dare ai bambini dei popoli interessati le conoscenze generali e le attitudini che li aiutino a partecipare pienamente ed in modo paritario alla vita della propria comunità, come pure a quella della comunità nazionale.
1. I Governi devono adottare misure adattate alle tradizioni ed alle culture dei popoli interessati, al fine di far conoscere loro i propri obblighi e diritti, specialmente per quanto riguarda il lavoro, le possibilità economiche, le questioni educative e sanitarie, i servizi sociali ed i diritti risultanti dalla presente convenzione.
2. A tal fine si ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte ed all'uso dei mezzi di comunicazioni di massa nella lingua di detti popoli.
Devono adottarsi misure di carattere educativo in tutti i settori della comunità nazionale, e particolarmente in quelli più direttamente in contatto con i popoli interessati, al dine di eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al riguardo di detti popoli.
A tal fine, ci si deve sforzare di garantire che i libri di storia e gli altri materiali pedagogici diano una descrizione equa, esatta e documentata di società e culture dei popoli interessati.
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