Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Parte VII - Contatti e cooperazione transfrontalieri

Art. 32

I Governi devono assumere misure adeguate, ivi compresi accordi internazionali, per facilitare i contatti e la cooperazione transfrontaliera tra popoli indigeni e tribali, anche nei campi economico, sociale, culturale, spirituale ed ambientale.

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