Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Parte VIII - Amministrazione

Art. 33

1. L'autorità governativa responsabile delle questioni che sono oggetto della presente convenzione deve assicurarsi che esistano istituzioni od altri meccanismi appropriati per amministrare i programmi destinati ai popoli interessati, e che essi dispongano dei mezzi necessari a compiere le loro funzioni.

2. Questi programmi devono includere:

a) la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e la valutazione, in collaborazione con i popoli interessati, delle misure previste dalla presente convenzione;

b) l'invio alle autorità competenti delle proposte, legislative e d'altro genere, ed il controllo dell'applicazione di dette misure, in collaborazione con i popoli interessati.

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