Sullo status dei rifugiati

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Capitolo VII - Clausole finali

Articolo 38. Regolamento delle controversie

Le controversie tra le Parti della presente Convenzione relative alla sua interpretazione o alla sua applicazione, non regolate in altro modo, verranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta di una delle Parti nella controversia.

Articolo 39. Firma, ratifica e adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e successivamente depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Sarà aperta alla firma presso l'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e poi nuovamente aperta alla firma presso la sede delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.

2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e così pure di tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi o di qualsiasi altro Stato a cui l'Assemblea Generale avrà rivolto un invito alla firma.

La Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Gli Stati, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno aderire alla Convenzione a partire dal 28 luglio 1951.

L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 40. Clausola di applicazione territoriale

1. Ogni Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori che rappresenta sul piano internazionale oppure ad una parte di essi.

Una siffatta dichiarazione avrà efficacia dal momento in cui la Convenzione entrerà in vigore in detto Stato.

2. In qualsiasi momento successivo, l'estensione dell'applicazione potrà essere effettuata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed avrà effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite, oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato di cui trattasi, se questa data è posteriore.

3. Per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione non si applicherà al momento della firma, ratifica o adesione, ognuno degli Stati interessati esaminerà la possibilità di adottare non appena possibile i provvedimenti necessari al fine di estendere l'applicazione della Convenzione a detti territori subordinatamente, quando necessario per ragioni costituzionali, al benestare del Governo di detti territori.

Articolo 41. Clausola federale

Nel caso di Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) riguardo agli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;

b) riguardo agli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia o cantone i quali non sono, in base al sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi il Governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo il suo parere favorevole;

c) gli Stati federali Parti della presente Convenzione comunicheranno a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

Articolo 42. Riserve

1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione, potrà apporre riserve agli articoli della Convenzione, fatta eccezione per i seguenti: 1, 3, 4, 16.1, 33, dal 36 al 46 incluso.

2. Qualsiasi Stato che, in conformità con il disposto del paragrafo I del presente articolo, abbia formulato una riserva, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 43. Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 44. Denuncia

1. Ogni Stato contraente potrà denunciare la Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà pervenuta al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Qualsiasi Stato, che abbia fatto una dichiarazione o una notifica come previsto all'art. 40, potrà notificare ulteriormente al Segretario Generale delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di applicarsi nel territorio indicato nella notifica.

La Convenzione cesserà allora di avere applicazione nel territorio in questione un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 45. Revisione

1. Ogni Stato contraente potrà in qualsiasi momento, a mezzo di notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, fare richiesta di revisione della presente Convenzione.

2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomanderà, se necessario, i provvedimenti da adottare riguardo a detta richiesta.

Articolo 46. Notifiche a mezzo del Segretario Generale delle Nazioni Unite

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 39:

a) le dichiarazioni e le notifiche previste alla sezione B dell'art. 1;

b) le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 39;

c) le dichiarazioni e le notifiche previste all'art. 40;

d) le riserve formulate o ritirate di cui all'art. 42;

e) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, secondo quanto stabilito all'art. 43;

f) le denunce e le notifiche di cui all'art. 44;

g) le richieste di revisione di cui all'art. 45.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Ginevra il 28 luglio 1951, in un unico esemplare, di cui i testi inglese e francese fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi della Organizzazione delle Nazioni Unite e di cui le copie certificate conformi saranno trasmesse a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all'art. 39.

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