Sullo status dei rifugiati  

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Allegato

Paragrafo 1

1. Il documento di viaggio, di cui all'art. 28 della presente Convenzione, sarà conforme all'esemplare allegato.

2. Il documento sarà redatto in almeno due lingue, una delle quali sarà l'inglese o il francese.

Paragrafo 2

Salve le disposizioni vigenti nel Paese di emissione, i bambini potranno essere inclusi nel documento di viaggio di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro rifugiato adulto.

Paragrafo 3

La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Salvo casi speciali o eccezionali, il documento sarà rilasciato per il maggior numero possibile di Paesi.

Paragrafo 5

Il documento dovrà avere la validità di uno o due anni, a giudizio delle autorità di emissione.

Paragrafo 6

1. Il rinnovo o la proroga di validità del documento è di competenza delle autorità di emissione, finché il titolare di esso non abbia fissato residenza regolare in un altro territorio e risieda regolarmente nel territorio di detta autorità.

La concessione di un nuovo documento è, nelle stesse condizioni, competenza delle autorità che hanno rilasciato il precedente documento.

2. Alle autorità diplomatiche o consolari, espressamente autorizzate a tale scopo, sarà data facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei documenti di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.

3. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di rinnovare o prorogare la validità dei documenti di viaggio o di concederne nuovi a rifugiati non più regolarmente residenti nel loro territorio, i quali non possano ottenere il documento di viaggio dal Paese di loro regolare residenza.

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti riconosceranno la validità dei documenti emessi in conformità con il disposto dell'art. 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del Paese nel quale il rifugiato desidera recarsi, se disposte ad accoglierlo e ove sia necessario, apporranno il visto al documento di cui egli sia titolare.

Paragrafo 9

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare visti di transito ai rifugiati che abbiano ottenuto visti per territori di definitiva destinazione.

2. L'emissione di questi visti potrà essere rifiutata per ragioni che giustificherebbero il rifiuto di un visto a qualunque straniero.

Paragrafo 10

Le tasse per la concessione dei visti di uscita, di ingresso o di transito non dovranno essere superiori a quelle più basse fissate per visti a passaporti stranieri.

Paragrafo 11

Nel caso che un rifugiato cambi residenza e si stabilisca regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, la responsabilità del rilascio di un nuovo documento, nei termini e condizioni previsti all'art. 28, sarà delle autorità competenti di quel territorio, alle quali il rifugiato avrà diritto di rivolgersi.

Paragrafo 12

Le autorità che concedono un nuovo documento dovranno ritirare il precedente e restituirlo al Paese di emissione, se sia così specificato in detto documento.

In caso contrario, le autorità che rilasciano il nuovo documento ritireranno ed annulleranno il vecchio.

Paragrafo 13

1. Ciascuno Stato contraente si impegna a riammettere nel proprio territorio il titolare di un documento di viaggio emesso da detto Stato in applicazione dell'art. 28 della Convenzione, in qualunque momento durante il periodo di validità del documento.

2. Subordinatamente al disposto del precedente capoverso, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento adempia le formalità che possono essere prescritte per l'uscita o il reingresso nel suo territorio.

3. Gli Stati contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali o nei casi in cui il permesso di soggiorno del rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare all'atto di emissione del documento il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare: questo periodo non potrà essere inferiore a tre mesi.

Paragrafo 14

Salvo quanto stipulato al paragrafo 13, le disposizioni di questo Allegato non derogano alle leggi ed ai regolamenti che governano l'ammissione, il transito, il soggiorno, la sistemazione e la partenza nei territori degli Stati contraenti.

Paragrafo 15

Né l'emissione del documento, né quanto in esso specificato può determinare o cambiare lo status del titolare, particolarmente per quanto riguarda la nazionalità.

Paragrafo 16

L'emissione del documento non dà in alcun modo al titolare diritto alla protezione delle autorità diplomatiche e consolari del paese di emissione, e non conferisce a queste autorità un diritto di protezione.

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