Sul diritto dei trattati |
Vienna, 23 maggio 1969
Gli Stati parti alla presente Convenzione,
Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali,
Riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati come fonte del diritto internazionale e come mezzo per sviluppare la cooperazione pacifica delle nazioni, indipendentemente dai loro regimi costituzionali e sociali,
Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede e la regola pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti,
Affermando che le controversie riguardanti i trattati devono, come tutte le altre controversie internazionali, essere risolte attraverso mezzi pacifici e in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale,
Ricordando la risoluzione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie per il mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi nati dai trattati,
Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, come
i principi riguardanti l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di loro stessi,
l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati,
la non ingerenza negli affari interni degli Stati,
la proibizione della minaccia o dell'impiego della forza e
il rispetto universale e effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti,
Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto dei trattati realizzati nella presente Convenzione serviranno i fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dello sviluppo fra le nazioni di relazioni amichevoli e della realizzazione della cooperazione internazionale,
Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
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