Sul diritto dei trattati |
La presente Convenzione si applica ai trattati fra Stati.
Ai fini della presente Convenzione:
a) l'espressione "trattato" significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione;
b) le espressioni "ratifica", "accettazione", "approvazione", e "adesione" significano, in ogni caso, l'atto internazionale così chiamato attraverso il quale uno Stato stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere vincolato dal trattato;
c) l'espressione "pieni poteri" indica un documento emesso dall'autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato o per compiere qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato;
d) l'espressione "riserva" indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo;
e) l'espressione "Stato che ha partecipato al negoziato" si riferisce ad uno Stato che ha partecipato alla elaborazione e all'adozione del testo del trattato;
f) l'espressione "Stato contraente" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno;
g) l'espressione "parte" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato e nei cui confronti il trattato è in vigore;
h) l'espressione "Stato terzo" si riferisce ad uno Stato che non è parte del trattato;
i) l'espressione "organizzazione internazionale" si riferisce ad una organizzazione intergovernativa.
Le disposizioni del paragrafo 1 aventi per oggetto le espressioni impiegate nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di queste espressioni né il significato che può esser loro attribuito nel diritto interno di uno Stato.
Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale e fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:
a. il valore giuridico di tali accordi;
b. l'applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla presente Convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta Convenzione;
c. l'applicazione della Convenzione alle relazioni fra Stati disciplinate da accordi internazionali di cui siano anche parti altri soggetti del diritto internazionale.
Senza pregiudicare l'applicazione di qualsivoglia regola enunciata nella presente Convenzione alla quale i trattati siano sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla Convenzione suddetta, quest'ultima si applica unicamente ai trattati conclusi dagli Stati dopo la sua entrata in vigore nei confronti dei medesimi.
La presente Convenzione si applica a qualsiasi trattato che rappresenti l'atto costitutivo di un'organizzazione internazionale e a qualsiasi trattato adottato in seno ad una organizzazione internazionale, senza che ciò pregiudichi le norme pertinenti dell'organizzazione.
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