Sul diritto dei trattati  

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Parte VIII - Disposizioni finali

Articolo 81 Sottoscrizione

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di tutti gli Stati che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e di qualsiasi altro Stato invitato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a diventare parte della Convenzione, nel modo seguente:

fino al 30 novembre 1969, presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica austriaca, e in seguito,

fino al 30 aprile 1970, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 82 Ratifica

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 83 Adesione

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente a una delle categorie enumerate dall'art. 81.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segre tario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 84 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o d'adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 85 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventitré maggio millenovecentosessantanove.

Allegato all'atto finale della Conferenza

Dichiarazione sul divieto della coercizione militare, politica e economica in sede di conclusione dei trattati

La Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati,

Ribadendo il principio secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da esse in buona fede,

Riaffermando il principio della sovrana eguaglianza degli Stati,

Convinta che gli Stati devono godere di una completa libertà nel compimento di ogni atto relativo alla conclusione di un trattato,

Deplorando il fatto che, in passato, gli Stati siano stati costretti a concludere trattati sotto l'effetto di pressioni, in forme diverse, esercitate da altri Stati,

Desiderosa di garantire che in futuro simili pressioni non possano essere esercitate, sotto qualsivoglia forma, da alcuno Stato, in relazione alla conclusione di trattati:

1. Condanna solennemente il ricorso alla minaccia o all'impiego di tutte le forme di pressione, sia militare che politica o economica, da parte di qualsivoglia Stato, allo scopo di costringere un altro Stato a compiere un quasiasi atto connesso alla conclusione di un trattato, in violazione dei principi di sovrana eguaglianza degli Stati e della libertà del consenso.

2. Decide che la presente Dichiarazione farà parte dell'Atto finale della Conferenza sul diritto dei trattati.

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