Sul diritto dei trattati |
1. La designazione del depositario di un trattato può essere effettuata dagli Stati che hanno partecipato al negoziato, sia nello stesso trattato, sia in qualche altra maniera.
Possono essere depositario uno o più Stati, un'organizzazione internazionale o il principale funzionario amministrativo di una tale organizzazione.
2. Le funzioni del depositario di un trattato hanno un carattere internazionale e il depositario è tenuto ad operare imparzialmente nell'espletamento delle sue funzioni.
In particolare, il fatto che il trattato non sia entrato in vigore fra alcune delle parti o che una divergenza sia insorta fra uno Stato e un depositario per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, non deve influire su tale obbligo.
1. Salvo diversa disposizione del trattato o diverso accordo fra le parti, le funzioni del depositario sono in particolare le seguenti:
a. assicurare la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri che gli siano rimessi;
b. redigere copie certificate conformi del testo originale e di tutti gli altri testi del trattato in altre lingue secondo quanto dal trattato previsto, e comunicarle alle parti del trattato e agli Stati che hanno titolo per diventarlo;
c. ricevere tutte le sottoscrizioni del trattato, ricevere e custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relativi al trattato;
d. verificare se una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione riferentesi al trattato ha i dovuti requisiti di forma e, se il caso lo richiede, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato in causa;
e. informare le parti di un trattato e gli Stati aventi titolo per diventarlo degli atti, notifiche, e comunicazioni che ad esso si riferiscono;
f. informare gli Stati che hanno titolo per diventare parti del trattato della data in cui è stato ricevuto o depositato il numero di sottoscrizioni o di strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione richiesto per l'entrata in vigore del trattato;
g. assicurare la registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
h. espletare le funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione.
2. Quando insorga una divergenza fra uno Stato e il depositario a proposito dell'espletamento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario dovrà sottoporre la questione all'attenzione degli Stati firmatari e degli Stati contraenti o, se del caso, dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in causa.
Salvo che il trattato o la presente Convenzione dispongano diversamente, una notifica o comunicazione che deve essere fatta da uno Stato in virtù della presente Convenzione:
a. è trasmessa, se non esiste depositario, direttamente agli Stati a cui essa è destinata oppure, se esiste un depositario, a quest'ultimo;
b. è considerata come effettuata dallo Stato in questione solo al momento del ricevimento da parte dello Stato a cui è trasmessa o, se del caso, del depositario;
c. se è trasmessa a un depositario, è considerata come ricevuta dallo Stato a cui è destinata solo nel momento in cui quello Stato avrà ricevuto dal depositario l'informazione prevista dal paragrafo 1, lettera e) dell'articolo 77.
1. Se, dopo l'autenticazione del testo del trattato, gli Stati firmatari e gli Stati contraenti costatano di comune accordo che tale testo contiene un errore, si procede alla correzione di tale errore ricorrendo ad uno dei mezzi qui di seguito enumerati, a meno che i suddetti Stati non decidano di effettuare la correzione in altro modo:
a. correzione del testo esatto e parafatura della correzione ad opera dei rappresentanti debitamente legittimati;
b. formulazione di uno strumento o scambio di strumenti in cui è contenuta la correzione che si è convenuto di apportare al testo;
c. redazione di un testo corretto dell'intero trattato seguendo la procedura utilizzata per il testo originario.
2. Quando si tratta di un trattato per il quale esiste un depositario, quest'ultimo notifica agli Stati firmatari e agli Stati contraenti l'errore e la proposta di correzione e fissa un termine appropriato entro il quale formulare obiezioni alla correzione proposta.
Se, allo scadere del termine:
a. nessuna obiezione è stata fatta, il depositario procede alla correzione nel testo e alla sua parafatura, redige un verbale di rettificazione del testo e ne trasmette copia alle parti del trattato e agli Stati che hanno titolo per diventarlo;
b. è stata fatta un'obiezione, il depositario comunica l'obiezione agli Stati firmatari e agli Stati contraenti.
3. Le regole enunciate ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando il testo è stato autentificato in due o più lingue ed emerge un difetto di concordanza che, per accordo degli Stati firmatari e degli Stati contraenti, deve essere corretto.
4. Il testo corretto rimpiazza il testo difettoso ab initio, a meno che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti non decidano diversamente.
5. La correzione del testo di un trattato che è stato registrato è notificata al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
6. Quando un errore è rilevato in una copia certificata conforme di un trattato, il depositario redige un verbale di rettifica e ne comunica copia agli Stati firmatari e agli Stati contraenti.
1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati sono trasmessi al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione o la classificazione e iscrizione a repertorio, secondo i casi, nonché per la pubblicazione.
2. La designazione di un depositario costituisce autorizzazione per quest'ultimo a compiere gli atti previsti al paragrafo precedente.
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