II Convenzione di Ginevra

Indice

Per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi
delle forze armate sul mare del 12 agosto 1949

I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I. - Disposizioni generali

Art. 1

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Art. 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare.

Se una delle Potenze in conflitto non fosse Parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci.

Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

Art. 3

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) la cattura di ostaggi;

c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.

Un ente umanitano imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Art. 4

Nel caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle Parti in conflitto, le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili soltanto alle forze imbarcate.

Le forze sbarcate saranno immediatamente assoggettate alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Art. 5

Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti, malati e naufraghi, ai membri del personale sanitario e religioso, appartenente alle Forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati sul loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Art. 6

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 e 53, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente.

Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario e religioso, come é regolata dalla presente Convenzione, nè limitare i diritti che questa conferisce loro.

I feriti, i malati e i naufraghi, nonché i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.

Art. 7

I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Art. 8

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.

A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali.

Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.

Art. 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario, svolgerà per la protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

Art. 10

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se dei feriti, dei malati e dei naufraghi o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente.

Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera agli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimanere consapevole della sua responsabilità verso la Potenza in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ad adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo.

Art. 11

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'intepretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente in territorio neutrale convenientemente scelto.

Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso.

Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

  Indice