II Convenzione di Ginevra

Per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi
delle forze armate sul mare del 12 agosto 1949

1 I Disposizioni generali
12 II Feriti, malati e naufraghi
22 III Navi ospedale
36 IV Personale
38 V Trasporti sanitari
41 VI Segno distintivo
46 VII Esecuzione della Convenzione
50 VIII Repressione degli abusi e delle infrazioni
54   Disposizioni finali
Allegato