III Convenzione di Ginevra |
Art. 78 I prigionieri di guerra avranno il diritto di presentare alle autorità militari loro preposte, delle richieste concernenti il regime di cattività al quale sono sottoposti.
I prigionieri avranno parimente, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per il tramite della persona di fiducia, sia direttamente, ove lo ritenessero necessario, ai rappresentanti delle Potenze protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime della cattività.
Queste richieste e queste doglianze non saranno limitate nè considerate come facenti parte del contingente di corrispondenza indicato nell'articolo 71.
Esse dovranno essere trasmesse d'urgenza.
Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna.
Le persone di fiducia potranno inviare ai rappresentanti delle Potenze protettrici dei rapporti periodici sulla situazione nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra.
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