III Convenzione di Ginevra |
Art. 69 Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza detentrice comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa notificherà parimente ogni modifica apportata a dette misure.
Art. 70 Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizione, dal momento della sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo, anche se si tratta di un campo di transito, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, dall'altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi della sua cattività, del suo indirizzo e dello stato della sua salute.
Dette cartoline saranno trasmesse colla maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.
Art. 71 I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline.
Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare questa corrispondenza, essa dovrà autorizzare almeno l'invio di due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione ( e ciò senza contare le cartoline previste dall'articolo 70 ).
Altre limitazioni potranno essere imposte soltanto se la Potenza detentrice ha pienamente motivo di ritenerle nell'interesse dei prigionieri stessi, in considerazione delle difficoltà che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel reclutamento di un numero sufficiente di traduttori qualificati per provvedere alla censura necessaria.
Se la corrispondenza spedita ai prigionieri dev'essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla Potenza dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice.
Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi di cui disponga la Potenza detentrice; non potranno mai essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.
I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di dargliene per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate col danaro di cui dispongono.
I prigionieri fruiranno parimente di tale possibilità in caso d'urgenza.
Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna.
Le Parti belligeranti potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue.
I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con cura, provvisti di etichetta indicante chiaramente il loro contenuto e indirizzati agli uffici postali di destinazione.
Art. 72 I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto, materiale scientifico, moduli d'esame, istrumenti musicali, accessori di sport e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi o di esercitare un'attività artistica.
Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.
Le sole restrizioni che potranno essere applicate a questi invii saranno quelle proposte dalla Potenza protettrice, nell'interesse degli stessi prigionieri di guerra, oppure, per quanto concerne soltanto i loro invii rispettivi, in considerazione dell'ingombro eccezionale dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualunque altro ente che soccorra i prigionieri di guerra.
Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di guerra.
Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.
Art. 73 In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalità relative alla recezione, come pure alla distribuzione degli invii di soccorsi collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.
I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto delle persone di fiducia di prendere in consegna gli invii di soccorso collettivi destinati ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei prigionieri.
Nè tali accordi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.
Art. 74 Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra godranno franchigia da qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra.
La corrispondenza, gli invii di soccorso e gli invii autorizzati di danaro destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'articolo 122 e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari.
Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo.
Le altre Potenze partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori rispettivi.
In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle franchigie più sopra previste, saranno a carico dello speditore.
Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dai prigionieri di guerra o loro destinati.
Art. 75 Qualora le operazioni militari impedissero le Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti belligeranti, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati ( carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani, ecc. ).
A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.
Questi mezzi di trasporto potranno parimente essere utilizzati per trasmettere: La corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni, prevista dall'articolo 123, e gli Uffici nazionali previsti dall'articolo 122; La corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti belligeranti.
Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte belligerante di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute.
In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti belligeranti i cui cittadini fruiscono di detti servizi.
Art. 76 La censura della corrispondenza destinata ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile.
Essa potrà essere fatta soltanto dagli Stati speditore e destinatario, e una volta sola da ciascuno di essi.
Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarà fatto, salvo che si tratti di uno scritto o di uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debitamente incaricato.
La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionieri non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura.
Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti belligeranti, per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile.
Art. 77 Le Potenze detentrici provvederanno le maggiori agevolezze per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti.
Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, ai prigionieri di guerra la stesura di tali documenti; in particolare, esse li autorizzaranno, a consultare un legale e prenderanno i provvedimenti necessari per far certificare l'autenticità della loro firma.
Indice |