Statuto Corte Internazionale Giustizia |
1. Solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte.
2. La corte, nei limiti del suo Regolamento ed alle condizioni da esso stabilite, può richiedere ad organizzazioni pubbliche internazionali informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita, e può ricevere altresl simili informazioni presentate dalle dette organizzazioni di loro iniziativa.
3. Quando sia in discussione, in una controversia davanti alla Corte, l'interpretazione dell'atto costitutivo di una organizzazione internazionale pubblica o di una convenzione internazionale stipulata in base ad esso, il Cancelliere dà notizia all'organizzazione internazionale pubblica interessata e comunica ad essa copia di tutti gli atti del procedimento scritto.
1. La Corte è aperta agli Stati aderenti al presente Statuto.
2. Le condizioni alle quali la Corte è aperta agli altri Stati sono determinate, con riserva delle speciali disposizioni contenute nei trattati in vigore, dal Consiglio di Sicurezza, ma in nessun caso tali condizioni possono porre le parti in posizione di ineguaglianza davanti alla Corte.
3. Se uno Stato non Membro delle Nazioni Unite è parte in una controversia la Corte stabilisce la misura nella quale tale Stato deve contribuire alle spese della Corte.
Questa disposizione non si applica nel caso che lo Stato stesso contribuisce già alle spese della Corte.
1. La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongano ad essa ed a tutti i casi specialmente previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni in vigore.
2. Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti:
a. l'interpretazione di un trattato;
b. qualsiasi questione di diritto internazionale;
c. l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale;
d. la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale.
3. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità da parte di più Stati o di determinati Stati o per un periodo determinato.
4. Tali dichiarazioni sono depositate presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati aderenti al presente Statuto ed al Cancelliere della Corte.
5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dello articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, e che siano tuttora in vigore, sono considerate, nei rapporti tra Stati aderenti al presente Statuto, come accettazioni della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per il periodo per il quale debbano ancora aver vigore, e in conformità alle loro clausole.
6. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la Corte decide.
Quando un trattato od una convenzione vigente prevede il deferimento di una questione ad un tribunale da istituirsi dalla Società delle Nazioni, od alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la questione, se riguarda Stati aderenti al presente Statuto, è deferita alla Corte Internazionale di Giustizia.
1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:
a. le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
b. la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto;
c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
d. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.
2. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia ex aequo et bono qualora le parti non siano d'accordo.
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