Statuto Corte Internazionale Giustizia

Capitolo III - Procedura

Articolo 39

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese.

Se le parti convengono che il processo si svolga in francese, la sentenza è emessa in francese.

Se le parti convengono che il processo si svolga in inglese, la sentenza è emessa in inglese.

2. In mancanza di un accordo circa la lingua da impiegare, ogni parte può, nella sua difesa orale, usare quella delle due lingue che preferisca: la sentenza della Corte è emessa in francese ed in inglese.

In questo caso la Corte decide al tempo stesso quale dei due testi faccia fede.

3. La Corte, a richiesta di una parte, autorizza la detta parte a servirsi di una lingua diversa dal francese e dall'inglese.

Articolo 40

1. Le controversie sono portate davanti alla Corte, a seconda dei casi o mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta, indirizzata al Cancelliere.

In entrambi i casi devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti.

2. Il Cancelliere dà immediatamente comunicazione dell'istanza a tutti gli interessati.

3. Egli ne informa anche i Membri delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario Generale, e cosi pure gli altri Stati che abbiano diritto di comparire davanti alla Corte.

Articolo 41

1. La Corte ha potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte.

2. In attesa della decisione definitiva, notizia immediata delle misure cosi proposte deve essere data alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.

Articolo 42

1. Le parti sono rappresentate da agenti.

2. Esse possono farsi assistere davanti alla Corte da consulenti e da avvocati.

3. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati delle parti davanti alla Corte godono dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni.

Articolo 43

1. Il procedimento comprende due fasi: scritta ed orale.

2. Il procedimento scritto consiste nella comunicazione alla Corte ed alle parti di memorie, contro-memorie e, se necessario, di repliche, come pure di tutte le carte e di tutti i documenti probatori.

3. La comunicazione è fatta per il tramite del Cancelliere, nell'ordine e nei termini fissati dalla Corte.

4. Copia autenticata, di ogni documento prodotto da una parte deve essere comunicata all'altra parte.

5. Il procedimento orale consiste nella audizione da parte della Corte di testimoni, esperti, agenti, consulenti ed avvocati.

Articolo 44

Per l'esecuzione di qualunque notificazione a persone che non siano gli agenti, i consulenti e gli avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato nel cui territorio la notificazione debba essere eseguita.

La stessa disposizione si applica quando si debba provvedere a raccogliere prove sul luogo.

Articolo 45

Le udienze sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; qualora entrambi siano impediti, presiede il più anziano dei giudici presenti.

Articolo 46

Le udienze della Corte sono pubbliche, a meno che la Corte non decida altrimenti o che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.

Articolo 47

1. Di ogni udienza è redatto un verbale, firmato dal Cancelliere e dal Presidente.

2. Solo questo verbale fa fede.

Articolo 48

La Corte emette ordinanze per lo svolgimento del processo, decide la forma ed i termini in cui ognuna delle parti deve presentare le sue conclusioni finali, e prende tutte le disposizioni riguardanti l'espletamento delle prove.

Articolo 49

La Corte anche prima dell'inizio della discussione, può richiedere agli agenti di produrre qualsiasi documento o di fornire qualsiasi spiegazione.

Di ogni rifiuto è preso formalmente atto.

Articolo 50

La Corte, in qualunque momento, può affidare ad un individuo, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta, il compito di eseguire un'inchiesta o di fare una perizia.

Articolo 51

Durante le udienze, le domande sono rivolte ai testimoni ed agli esperti nelle condizioni stabilite dalla Corte nelle norme di procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 52

Dopo aver assunto le prove e le testimonianze entro i termini stabiliti, la Corte può rifiutare di accettare qualsiasi altra prova orale o scritta che una delle parti voglia presentare, a meno che non vi sia il consenso dell'altra parte.

Articolo 53

1. Se una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede a difendere la sua causa, l'altra parte può chiedere alla Corte di decidere in favore delle sue domande.

2. Prima di far ciò, la Corte deve accettare, non solo che essa sia competente a norma degli articoli 36 e 37 ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto.

Articolo 54

1. Quando gli agenti, i consulenti e gli avvocati abbiano completato, sotto il controllo della Corte, l'esposizione delle loro tesi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

3. Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.

Articolo 55

1. Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei giudici presenti.

2. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente o del giudice che lo sostituisca.

Articolo 56

1. La sentenza espone i motivi sui quali è fondata.

2. Essa menziona i nomi dei giudici che hanno preso parte alla decisione.

Articolo 57

Se la sentenza non esprime in tutto od in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di unirvi la sua opinione individuale.

Articolo 58

La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere.

Essa è letta in udienza pubblica di cui siano stati debitamente prevenuti gli agenti.

Articolo 59

Le decisione della Corte non ha valore obbligatorio che fra le parti in lite e riguardo alla controversia decisa.

Articolo 60

La sentenza è definitiva e senza appello.

In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti.

Articolo 61

Un'istanza di revisione di una sentenza può essere presentata alla Corte solo quando sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura tare da sostituire un elemento decisivo e che, al momento dell'emanazione della sentenza, fosse ignorato dalla Corte come pure dalla parte che chiede la revisione, sempreché l'ignoranza da parte di quest'ultima non fosse da attribuire a negligenza.

2. Il procedimento di revisione è aperto da una sentenza della Corte che constati espressamente la esistenza del fatto nuovo, riconosca che esso ha i caratteri per dar luogo alla revisione, e dichiari perciò ricevibile la domanda.

3. La Corte può chiedere che si ottemperi preventivamente alle disposizioni della sentenza, prima di dar inizio al procedimento di revisione.

4. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.

5. Nessuna domanda di revisione può essere presentata dopo trascorsi dieci anni dalla data della sentenza.

Articolo 62

1. Se uno Stato ritiene di aver un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso può presentare alla Corte una istanza per poter intervenire.

2. Spetta alla Corte decidere su tale istanza.

Articolo 63

1. Quando sia in discussione l'interpretazione di una convenzione di cui siano parte altri Stati oltre a quelli in causa il Cancelliere ne dà immediata notizia ad essi.

2. Ciascuno degli Stati ai quali sia stata fatta tale notifica ha il diritto di intervenire nel processo, e, se fa uso di tale diritto, l'interpretazione data dalla sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.

Articolo 64

Salvo diversa disposizione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese.

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