Statuto delle Nazioni Unite

Capitolo V - Consiglio di Sicurezza

Composizione

Articolo 23

1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite.

La Repubblica di Cina,

la Francia

l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale e

gli Stati Uniti d'America sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

L'Assemblea Generale elegge dieci altri membri delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini della Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.

2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni.

Tuttavia nella prima elezione successiva all'aumento da undici a quindici del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno.

I membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

3. Ogni membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e poteri

Articolo 24

1. Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.

Articolo 25

I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Votazione

Articolo 27

1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove membri.

3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti; tuttavia nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Procedura

Articolo 28

1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza.

Ogni membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione.

2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.

3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.

Articolo 29

Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 30

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.

Articolo 31

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.

Articolo 32

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia.

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

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