Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea |
1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio del prodotti agricoli.
Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato.
Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.
1. Le finalità della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera,
b) assicurare cosi un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
c) stabilizzare i mercati,
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:
a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole,
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.
1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.
2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza,
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
c) una organizzazione europea del mercato.
3. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.
Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificala in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.
1. Nel corso del periodo transitorio, semprechè la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere:
- temporaneamente sospese o ridotte,
- ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.
Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.
2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, né ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi.
I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.
3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.
Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessità di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.
La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonché per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.
Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato.
4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.
Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.
Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri cosi definiti.
5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.
6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.
1. In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:
- disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e
- bisogni d'importazione, lo sviluppo degli scambi
è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.
Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità.
La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.
2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente Trattato, e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.
Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.
Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.
I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due precedenti commi.
In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.
Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.
3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi.
Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.
La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.
Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.
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