Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea |
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Fin dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo precedente, in particolare:
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
c) abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio.
Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.
1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all'interno della Comunità.
La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.
Il programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.
2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera, mediante direttive, all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate,
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, semprechè non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2,
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro, e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.
1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.
Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è necessaria l'unanimità.
Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificala in seguito.
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.
Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale,
b) attività di carattere commerciale,
c) attività artigiane,
d) le attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.
Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo.
1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunità relative alla libera prestazione dei servizi.
La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.
Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.
2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa, e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 59, primo comma.
Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.
2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono Liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.
Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.
3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.
Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'articolo 105, stabilisce, all'unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'articolo 67.
1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio.
A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimità delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.
2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunità, quali sono previste dall'articolo 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato può, previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.
Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti dei capitali all'interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.
Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.
Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale, a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza.
La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.
1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono.
La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse.
In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.
Indice |