Esodo

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Capitolo 22

CEI 2008 - Audio - Interconfessionale

1 Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue.
2 Ma se il sole si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue.
Il ladro dovrà dare l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato.
3 Se si trova ancora in vita e in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.

Delitti che esigono un indennizzo

4 Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare nel campo altrui, deve dare l'indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
5 Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l'incendio darà l'indennizzo.
6 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo argento od oggetti e poi nella casa di questo uomo viene commesso un furto, se si trova il ladro, restituirà il doppio.
Lv 5,21-26
7 Se il ladro non si trova, il padrone della casa si accosterà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo.
8 Qualunque sia l'oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: « È questo! », la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo.
9 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi bestia, se la bestia è morta o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone,
10 tra le due parti interverrà un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo.
Il padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà restituire.
11 Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l'indennizzo al padrone di essa.
12 Se invece è stata sbranata, la porterà in testimonianza e non dovrà dare l'indennizzo per la bestia sbranata.
Gen 31,39
13 Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l'indennizzo.
14 Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio.

Violenza a una vergine

15 Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e pecca con lei, ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie.
Dt 22,28-29
16 Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle vergini.

Leggi morali e religiose

17 Non lascerai vivere colei che pratica la magia.
Lv 20,6.27
Dt 18,9-12
18 Chiunque si abbruttisce con una bestia sia messo a morte.
Lv 18,23
Dt 27,21
19 Colui che offre un sacrificio agli dèi, oltre al solo Signore, sarà votato allo sterminio.
Nm 25,1-5
20 Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto.
Es 12,48+
Lv 19,33s
Dt 10,18s
Dt 24,17s
Dt 27,19
Sal 146,9
21 Non maltratterai la vedova o l'orfano.
Is 1,17
22 Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido,
23 la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
24 Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.
Lv 25,35-37
Dt 23,20-21
25 Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole,
26 perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo?
Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso.
Dt 24,10-13.17
27 Non bestemmierai Dio e non maledirai il principe del tuo popolo.
Qo 10,20
At 23,5

Primizie e primogeniti

28 Non ritarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio.
Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me.
Es 13,11+
Dt 26,1+
29 Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre, l'ottavo giorno me lo darai.
Dt 15,19
30 Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, la getterete ai cani.
Lv 11,44
Dt 14,21
Lv 17,15-16
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Abbreviazioni
22,4 Dopo altrui, BJ aggiunge, con i LXX: « restituirà la parte pascolata di questo campo secondo ciò che ne ricava.
Se ha lasciato pascolare tutto il campo »; il TM omette.
22,8 Dio dichiarò colpevole: con decisione giudiziaria, ordalia, oracolo o giuramento.
22,10 il padrone della bestia accetterà ( il giuramento ) o ciò che resta.
22,15 la dote nuziale, in ebraico mohar, somma versata dal fidanzato alla famiglia della sua futura sposa.
22,19 agli dèi, oltre al solo Signore: con il TM;
BJ con sam. e i LXX traduce: « ad altri dèi ».
22,28 Si tratta di canoni cultuali sui prodotti della terra.
- di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio: i LXX hanno precisato: « le primizie della tua aia e del tuo frantoio »; BJ traduce:
« la tua abbondanza ( o pienezza ) e il tuo sovrappiù ( la tua eccedenza ) ».