Esodo |
CEI 2008 - Audio - Interconfessionale
Leggi sugli schiavi |
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1 Queste sono le norme che tu esporrai loro. |
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2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. | |||||
3 Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. |
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4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. | |||||
5 Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, | |||||
6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre. | |||||
7 Quando un uomo venderà la figlia come schiava, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. | |||||
8 Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. |
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9 Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. | |||||
10 Se egli ne prende un'altra per sé, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. | |||||
11 Se egli non fornisce a lei queste cose, essa potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto. | |||||
Omicidio |
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12 Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. |
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13 Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. | |||||
14 Ma quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte. |
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15 Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte. | |||||
16 Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte. |
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17 Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte. |
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Colpi e ferite |
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18 Quando alcuni uomini rissano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non è morto, ma debba mettersi a letto, | |||||
19 se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e procurargli le cure. | |||||
20 Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. | |||||
21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro. | |||||
22 Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. | |||||
23 Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: | |||||
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, |
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25 bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. | |||||
26 Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso dell'occhio. | |||||
27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente. | |||||
28 Quando un bue cozza le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente. |
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29 Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone deve essere messo a morte. | |||||
30 Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. | |||||
31 Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera. | |||||
32 Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone trenta sicli d'argento e il bue sarà lapidato. | |||||
33 Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, | |||||
34 il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà. | |||||
35 Quando il bue di un uomo cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. | |||||
36 Ma se è notorio che il bue cozzava già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà. | |||||
Furti di animali |
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37 Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue quattro capi di bestiame minuti per il montone. |
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Indice |
21,2-11 | In Israele era ammessa la schiavitù, ma non poteva essere perpetua. Il caso qui previsto riguarda l'Ebreo che per debiti contratti si dà come schiavo al suo creditore assieme alla famiglia. Il tempo della schiavitù non poteva prolungarsi oltre il sesto anno, a meno che non fosse lo stesso schiavo ebreo a richiedere di rimanere in quello stato. Dio approva la schiavitù? |
21,6 | Il rito della foratura dell'orecchio è il segno con cui si lega lo schiavo alla famiglia del padrone in perpetuo. |
21,7 | schiava, che sarà anche concubina ( vv seguenti ). |
21,8 | che così non se la prende come comcubina: BJ traduce: « che se l'era destinata », con i LXX; il TM ha: « che non l'aveva destinata ». |
21,9 | figlie del padrone di casa. |
21,13 | Dio gli ha fatto incontrare: si attribuiscono a Dio gli incontri fortuiti. - In questa società, in cui la giustizia di stato non ha ancora sostituito la vendetta privata, l'omicida involontario deve essere protetto contro il vendicatore del sangue ( cf. Nm 35,19+ ); il luogo di asilo è originariamente il santuario: 1 Re 1,50; 1 Re 2,28-34 ( ma il diritto di asilo non si esercita per l'omicida con premeditazione, v 14 ). Questa disposizione è all'origine della istituzione delle città di rifugio ( cf. Gs 20,1+ ). |
21,18-32 | Il criterio che soggiace a tutti i casi contemplati di pene per colpi e ferite è la riparabilità o meno del danno inferto: nel primo caso si esige un compenso in moneta; nel secondo si applica la legge del taglione. |
21,23-25 | vita per vita: è la legge del taglione; già presente nel codice di Hammurabi, è basata sulla proporzionalità della pena rispetto al delitto e costituisce un progresso rispetto alla vendetta sproporzionata e selvaggia di cui la stessa Bibbia fa menzione ( Gen 4,23-24 ). Gesù chiederà al suo discepolo di rinunciare a ogni vendetta personale e di perdonare, come Dio stesso perdona ( Mt 5,38-42; Mt 6,12.14-15; Mt 18,22-35 ). 21,23 Questa legge del taglione ( cf. Lv 24,17-20; Dt 19,21 ), che si ritrova nel codice di Hammurabi e nelle leggi assire, è di natura sociale, non individuale. Imponendo un castigo uguale al danno causato, essa tende a limitare gli eccessi della vendetta ( cf. Gen 4,23-24 ). Il caso più chiaro è l'esecuzione di un omicida ( vv 31-34; cf. Es 21,12-17+; Lv 24,17 ). Infatti l'applicazione di questa regola sembra aver perduto molto presto la sua brutalità primitiva. Gli obblighi del « vendicatore del sangue », go'el ( Nm 35,19+ ), sono andati epurandosi fino a comportare essenzialmente riscatto ( Rt 2,20+ ) e protezione ( Sal 19,15+; Is 41,14+ ). L'enunziato del principio è rimasto in uso, ma sotto forme addolcite ( Sir 27,25-29; Sap 11,16+; cf. Sap 12,22 ). Il perdono era prescritto all'interno del popolo israelita ( Lv 19,17-18; Sir 10,6; Sir 27,30-28,7 ); il Cristo accentuerà di più il comando di perdonare ( Mt 5,38-39+; Mt 18,21-22+ ). La legge incoraggiava la vendetta? |