Statuto |
1. I soci dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione locale, diocesana e nazionale.
2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.
3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
1. Le Associazioni nazionale, diocesane e locali dell'Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
1. La responsabilità della amministrazione di ciascuna Associazione diocesana e dell'Associazione nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.
2. Il Comitato per gli affari economici di ciascuna Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione nazionale è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da quattro soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale.
4. A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi indicati dall'Atto normativo diocesano.
1. Per ciascuna Associazione diocesana e per la Associazione nazionale il Segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.
2. Il Segretario generale è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.
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