Decreto generale sul Matrimonio Canonico

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VI. Separazione coniugale

54. L'assistenza che le comunità ecclesiali, sotto la guida dei loro pastori, sono impegnate ad assicurare ai coniugi perché la loro condizione matrimoniale sia vissuta in spirito cristiano ( cfr can. 1063 ) deve farsi ancor più sollecita nei casi in cui la convivenza coniugale attraversa momenti di grave difficoltà.

In particolare, quando si verificano le situazioni previste dai cann. 1152 e 1153 si deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori di ispirazione cristiana.

Resta fermo tuttavia che, alle condizioni previste dai canoni citati, i coniugi hanno il diritto di interrompere la convivenza, soprattutto quando la sua prosecuzione arrecherebbe di fatto grave danno ai coniugi stessi o ai figli.

55. Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza.

In questi ultimi casi i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l'emanazione di un decreto ( cfr can. 1692, par. 1 ) oppure rivolgersi al tribunale diocesano, il quale, costituito ordinariamente da un unico giudice, procederà con l'intervento del promotore di giustizia, ai sensi dei cann. 1693-1696.

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