Codice dei Canoni delle Chiese Orientali  

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Titolo XXX - La prescrizione e il computo del tempo

Capitolo I - La prescrizione

Can. 1540

La Chiesa recepisce la prescrizione come un modo di acquisire o di perdere un diritto soggettivo, e anche per liberarsi da obblighi, come è nel diritto civile, a meno che non sia stabilito diversamente nel diritto comune.

Can. 1541

Nessuna prescrizione ha valore se non è fondata sulla buona fede non solo all'inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo restando il can. 1152.

Can. 1542

Non sono soggetti a prescrizione:

1° i diritti e i doveri che sono di legge divina;

2° i diritti che si possono ottenere solo per privilegio apostolico;

3° i diritti e i doveri che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli cristiani;

4° i confini certi e non messi in dubbio delle circoscrizioni ecclesiastiche;

5° gli obblighi e gli oneri riguardanti la celebrazione della Divina Liturgia;

6° la provvisione canonica di un ufficio che, a norma del diritto, richiede l'esercizio dell'ordine sacro;

7° il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza in modo che le persone nella Chiesa non possano essere visitate da nessuna autorità ecclesiastica e non siano ormai soggette a nessuna autorità.

Capitolo II - Il computo del tempo

Can. 1543

A meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto, il tempo si computa a norma dei canoni che seguono.

Can. 1544

§1. Il tempo continuo va inteso nel senso che non subisce nessuna interruzione.

§2. Il tempo utile va inteso nel senso che compete in modo tale, a colui che esercita o persegue il suo diritto, da non scorrere per colui che ignora, oppure per chi non può agire.

Can. 1545

§1. Nel diritto il giorno va inteso come spazio che consta di 24 ore da computare in modo continuo e che comincia dalla mezzanotte; la settimana come spazio di 7 giorni, il mese come spazio di 30 giorni, l'anno come spazio di 365 giorni, a meno che non si dica che il mese e l'anno si devono prendere come sono nel calendario.

§2. Se il tempo è continuo, il mese e l'anno si devono prendere sempre come sono nel calendario.

Can. 1546

§1. Il giorno dal quale comincia il calcolo non si computa nel termine, a meno che il suo inizio non coincida con l'inizio del giorno, oppure non sia espressamente disposto diversamente dal diritto.

§2. Il giorno verso il quale è diretto il calcolo viene computato nel termine, il quale, se il tempo consta di uno o più mesi oppure anni, di una o più settimane, finisce trascorso l'ultimo giorno dello stesso numero, oppure, se il mese manca del giorno del medesimo numero, trascorso l'ultimo giorno del mese.

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