Codice di Diritto Canonico |
Can. 416
La sede episcopale diviene vacante con la morte del Vescovo diocesano, con la rinuncia accettata dal Romano Pontefice, col trasferimento e con la privazione intimata al Vescovo stesso.
Can. 417
Tutto ciò che viene compiuto dal Vicario generale o dal Vicario episcopale ha valore finché non hanno ricevuto notizia certa della morte del Vescovo diocesano; così pure ha valore tutto ciò che viene compiuto dal Vescovo diocesano o dal Vicario generale o episcopale finché non abbiano ricevuto notizia certa degli atti pontifici sopra menzionati.
Can. 418
§1. Dal momento che ha ricevuto notizia certa del trasferimento il Vescovo, entro due mesi, deve raggiungere la diocesi alla quale è destinato e prenderne possesso canonico; dal giorno della presa di possesso canonico della nuova diocesi, la diocesi di provenienza diviene vacante.
§2. Dal momento che ha ricevuto notizia certa del trasferimento fino alla presa di possesso canonico della nuova diocesi, il Vescovo trasferito nella diocesi di provenienza:
1° ha la potestà di Amministratore diocesano ed è tenuto agli agli obblighi relativi, mentre cessa ogni potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, salvo tuttavia il can. 409, §2;
2° percepisce l'intera rimunerazione propria dell'ufficio.
Can. 419
Quando la sede diviene vacante, il governo della diocesi, fino alla costituzione dell'Amministratore diocesano, passa al Vescovo ausiliare e, se sono più d'uno, al più anziano per promozione; se manca il Vescovo ausiliare, è affidato al collegio dei consultori, a meno che la Santa Sede non abbia provveduto diversamente.
Colui che assume in tal modo il governo della diocesi convochi senza indugio il collegio competente a nominare l'Amministratore diocesano.
Can. 420
Nel vicariato o in una prefettura apostolica quando la sede è vacante, assume il governo il Provicario o il Proprefetto, nominato soltanto a questo effetto dal Vicario o dal Prefetto subito dopo la presa di possesso, a meno che la Santa Sede non abbia stabilito diversamente.
Can. 421
§1. Entro otto giorni dal momento in cui si è ricevuta notizia che la sede episcopale è vacante, il collegio dei consultori, fermo restando il disposto del can. 502, §3, deve eleggere l'Amministratore diocesano con il compito di reggere interinalmente la diocesi.
§2. Se l'Amministratore diocesano per qualsiasi causa non viene eletto legittimamente entro il tempo prescritto, la sua nomina passa al Metropolita e se è vacante la stessa sede metropolitana o, contemporaneamente, la sede metropolitana e quella suffraganea, passa al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione.
Can. 422
Il Vescovo ausiliare o, se egli manca, il collegio dei consultori informi quanto prima la Sede Apostolica della morte del Vescovo; così pure colui che è eletto Amministratore diocesano la informi quanto prima della sua elezione.
Can. 423
§1. Si nomini un solo Amministratore diocesano, riprovata qualsiasi consuetudine contraria; altrimenti l'elezione è nulla.
§2. L'Amministratore diocesano non sia contemporaneamente economo; perciò se l'economo della diocesi viene eletto Amministratore, il consiglio per gli affari economici elegga temporaneamente un altro economo.
Can. 424
L'Amministratore diocesano venga eletto a norma dei cann. 165-178.
Can. 425
§1. All'ufficio di Amministratore diocesano può essere destinato validamente solo un sacerdote che abbia compiuto i trentacinque anni di età e che non sia già stato eletto, nominato o presentato per la medesima sede vacante.
§2. Venga eletto Amministratore diocesano un sacerdote che si distingua per dottrina e prudenza.
§3. Se non sono state rispettate le condizioni stabilite al §1, il Metropolita oppure, se è vacante la stessa Chiesa metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano per promozione, dopo avere preso conoscenza della vera situazione, nomini per quella volta l'Amministratore; gli atti di colui che è stato eletto contro le disposizioni del §1 sono nulli per il diritto stesso.
Can. 426
Colui che, mentre la sede è vacante, regge la diocesi prima della nomina dell'Amministratore diocesano, ha la stessa potestà che il diritto riconosce al Vicario generale.
Can. 427
§1. L'Amministratore diocesano è tenuto agli stessi obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete o per la natura della cosa o per il diritto stesso.
§2. L'Amministratore diocesano ottiene la relativa potestà dal momento in cui accetta l'elezione, senza bisogno di conferma da parte di alcuno, fermo restando quanto prescrive il can. 833, n. 4.
Can. 428
§1. Mentre la sede è vacante non si proceda a innovazioni.
§2. A coloro che provvedono interinalmente al governo della diocesi è proibito compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio alla diocesi o ai diritti episcopali; in modo speciale è proibito a loro e perciò a chiunque altro, sia personalmente, sia attraverso altri, di sottrarre o distruggere o modificare qualsiasi documento della curia diocesana.
Can. 429
L'Amministratore diocesano è tenuto all'obbligo di risiedere nella diocesi e di applicare la Messa per il popolo, a norma del can. 388.
Can. 430
§1. L'ufficio dell'Amministratore diocesano cessa con la presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo.
§2. La rimozione dell'Amministratore diocesano è riservata alla Santa Sede; l'eventuale rinuncia deve essere presentata in forma autentica al collegio competente per la sua elezione, e non ha bisogno di essere accettata; in caso di rimozione, di rinuncia o di morte dell'Amministratore diocesano, ne venga eletto un altro, a norma del can. 421.
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