Codice di Diritto Canonico |
Can. 894
Per provare l'avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876.
Can. 895
I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, §2.
Can. 896
Se il parroco del luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi quanto prima dell'avvenuta confermazione.
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