Codice di Diritto Canonico |
Can. 1240
§1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa; o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito proprio.
§2. Ma se non è possibile ottenere ciò, secondo il rito si benedicano di volta in volta i singoli tumuli.
Can. 1241
§1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio.
§2. Anche le altre persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro peculiare, che va benedetto a giudizio dell'Ordinario del luogo.
Can. 1242
Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.
Can. 1243
Nel diritto particolare si stabiliscano opportune norme circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della loro indole sacra.
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