Codice di Diritto Canonico |
Can. 1244
§1. Stabilire, trasferire, abolire i giorni di festa e parimenti i giorni di penitenza comuni alla Chiesa universale, spetta unicamente alla suprema autorità ecclesiastica, fermo restando il disposto del can. 1246, §2.
§2. I Vescovi diocesani possono indire peculiari giorni di festa o di penitenza per la diocesi o i luoghi propri, ma solo per modo di atto.
Can. 1245
Fermo restando il diritto dei Vescovi diocesani di cui al can. 87, il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno festivo o di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa.
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