Codice di Diritto Canonico

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La legge penale e precetto penale

Can. 1313

§1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole.

§2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente.

Can. 1314

La pena ordinariamente è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta;

è poi latae sententiae, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca, di modo che in essa si incorra per il fatto stesso d'aver commesso il delitto.

Can. 1315

§1. Chi ha potestà di emanare leggi penali può anche munire di una congrua pena la legge divina.

§2. Il legislatore inferiore, atteso il can. 1317, può inoltre:

1° munire di una congrua pena la legge emanata dall'autorità superiore, osservati i limiti della competenza in ragione del territorio o delle persone;

2° aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto;

3° determinare o rendere obbligatoria una pena che la legge universale stabilisce come indeterminata o come facoltativa.

§3. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice.

Se la legge universale prevede una pena indeterminata o facoltativa, la legge particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata od obbligatoria.

Can. 1316

I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa nazione o regione, si emanino leggi penali con uniformità, nei limiti del possibile.

Can. 1317

Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica.

La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita dal legislatore inferiore.

Can. 1318

Non si stabiliscano pene latae sententiae se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae; non si costituiscano poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti di speciale gravità.

Can. 1319

§1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo secondo le disposizioni dei cann. 48-58, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.

§2. Se, dopo aver diligentemente soppesato la cosa, sia necessario imporre un precetto penale, si osservi quanto è stabilito nei cann. 1317-1318.

Can. 1320

In tutto ciò in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene.

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