Codice di Diritto Canonico

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Le censure

Can. 1331

§1. Allo scomunicato è proibito:

1° di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti;

2° di ricevere i sacramenti;

3° di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;

4° di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;

5° di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;

6° di porre atti di governo.

§2. Se la scomunica ferendae sententiae fu inflitta o quella latae sententiae fu dichiarata, il reo:

1° se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;

2° pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;

3° incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;

4° non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;

5° è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici

Can. 1332

§1. Chi è interdetto è tenuto dalle proibizioni di cui nel can. 1331, §1, nn. 1-4.

§2. Tuttavia, la legge o il precetto può definire l'interdetto in tale modo che siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331, § 1, nn.1-4, o qualche altro diritto singolare.

§3. Si deve osservare il disposto del can. 1331, § 2, n. 1, anche in caso di interdetto.

Can. 1333

§1. La sospensione proibisce:

1° tutti od alcuni atti della potestà di ordine;

2° tutti od alcuni atti della potestà di governo;

3° l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio.

§2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza o il decreto, che infliggono o dichiarano la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.

§3. La proibizione non tocca mai:

1° gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del Superiore che ha costituito la pena;

2° il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio;

3° il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia latae sententiae.

§4. La sospensione che proibisce di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

Can. 1334

§1. L'àmbito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena

§2. La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione latae sententiae, senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel can. 1333, §1.

Can. 1335

§ 1. L'autorità competente, se infligge o dichiara la censura nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo.

§2. Se la censura proibisce la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo, la proibizione è sospesa ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura latae sententiae non sia stata dichiarata, la proibizione è inoltre sospesa tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di potestà di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.

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