Codice di Diritto Canonico |
Can. 1336
§1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.
§2: Ingiunzione:
1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.
§3: Proibizione:
1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi;
3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;
4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;
5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;
6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;
7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso.
§4 Privazione:
1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi;
2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;
3° della potestà delegata di governo;
4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli;
5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1.
§5. La dimissione dallo stato clericale.
Can. 1337
§1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.
§2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.
Can. 1338
§1. Le pene espiatorie, recensite nel can. 1336, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena.
§2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici.
§3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, § 3, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335, § 2.
§4. Soltanto le pene espiatorie recensite come proibizioni nel can. 1336, § 3, possono essere pene latae sententiae o altre che eventualmente siano stabilite con legge o precetto.
§5. Le proibizioni di cui al can. 1336, § 3, non sono mai sotto pena di nullità.
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