Codice di Diritto Canonico |
Can. 1339
§1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto.
§2. Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.
§3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.
§4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare.
§5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l'Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare.
Can. 1340
§1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.
§2. Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica.
§3. L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione.
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