Codice di Diritto Canonico |
Can. 1540
§1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio del suo incarico nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.
§2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo le leggi di ciascun luogo.
§3. Tutti gli altri documenti sono privati.
Can. 1541
Salvo che non si dimostri altro con argomenti contrari ed evidenti, i documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato.
Can. 1542
Il documento privato, sia riconosciuto dalla parte, sia ammesso dal giudice, ha contro il suo autore o chi l'ha sottoscritto e gli aventi causa da essi la stessa forza probante della confessione extragiudiziale; contro estranei ha la stessa forza probante delle dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, a norma del can. 1536, §2.
Can. 1543
Se i documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o guasti per altro difetto, spetta al giudice decidere se ed in qual conto tali documenti si debbano tenere.
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