Codice di Diritto Canonico

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Produzione dei documenti

Can. 1544

I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa.

Can. 1545

Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un documento comune ad entrambe le parti.

Can. 1546

§1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del can. 1548, §2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.

§2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del documento o produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinarne l'esibizione.

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