Codice di Diritto Canonico |
Can. 1551
La parte che ha fatto venire in giudizio un testimone può rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia interrogato.
Can. 1552
§1. Quando si chiede la prova tramite testimoni, siano indicati al tribunale i loro nomi e il domicilio.
§2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.
Can. 1553
Spetta al giudice limitare il numero troppo grande di testimoni.
Can. 1554
Prima che i testimoni siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle deposizioni testimoniali.
Can. 1555
Fermo restando il disposto del can. 1550, una parte può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per l'esclusione prima dell'escussione del medesimo.
Can. 1556
La citazione del testimone avviene con un decreto del giudice legittimamente notificato.
Can. 1557
Il testimone regolarmente citato compaia o renda nota al giudice la causa della sua assenza.
Indice |