Codice di Diritto Canonico |
Can. 1549
Tutti possono essere testimoni, a meno che non siano espressamente riprovati dal diritto in tutto o in parte.
Can. 1550
§1. Non siano ammessi a fare da testimone i minori al di sotto dei quattordici anni e i deboli di mente; potranno tuttavia essere uditi per decreto del giudice, con il quale se ne dichiari l'opportunità.
§2. Si reputano incapaci:
1° le parti in causa o coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistenti, l'avvocato e gli altri che assistono o abbiano assistito le parti nella stessa causa;
2° i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità.
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