Codice di Diritto Canonico |
Can. 1645
§1. Contro una sentenza che sia passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia, si dà la restitutio in integrum.
§2. Non si ritiene che consti palesemente l'ingiustizia, se non quando:
1° la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga;
2° furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria;
3° la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra;
4° fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale;
5° la sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato.
Can. 1646
§1. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645, §2, nn. 1-3, deve essere chiesta al giudice che ha emesso la sentenza entro tre mesi da computarsi a partire dal giorno in cui si venne a conoscenza degli stessi motivi.
§2. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645, §2, nn. 4 e 5, deve essere chiesta al tribunale di appello entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza; che se nel caso di cui al can. 1645, §2, n. 5, la notizia della precedente decisione si abbia più tardi, il termine decorre da questa data.
§3. I termini di cui sopra non decorrono per tutto il tempo in cui la persona lesa è di età minore.
Can. 1647
§1. La richiesta di restitutio in integrum sospende l'esecuzione della sentenza non ancora intrapresa.
§2. Se tuttavia da probabili indizi ci sia il sospetto che la richiesta fu fatta per porre ritardi all'esecuzione, il giudice può decidere che la sentenza sia mandata ad esecuzione, assegnata tuttavia un'idonea cauzione a chi chiede la restitutio, sicché non abbia danni se questa gli sia concessa.
Can. 1648
Concessa la restitutio in integrum il giudice deve sentenziare sul merito della causa.
Indice |