Codice di Diritto Canonico |
Can. 1649
§1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale, stabilisca norme per la propria diocesi o regione:
1° sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio;
2° sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti e sul rimborso spese ai testimoni;
3° sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese;
4° sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente;
5° sul deposito pecuniario o cauzione che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare
§2. Contro l'ordine relativo alle spese, gli onorari e la riparazione dei danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione.
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